Garante Privacy, deliberazione 2.12.2010
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali.
Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica.
Le linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, nè il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).
Questi in sintesi i punti più rilevanti del provvedimento:
* Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici.
* Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco.
* Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo.
(Da ASCA Roma, 3.1.2011)