Sì alla revoca, l'amministratore non può invocare il principio di apparenza del diritto
Non fidarsi è meglio. Il marito si è sempre comportato come il proprietario della casa, ma dopo l'ingiunzione per il mancato pagamento delle quote condominiali si scopre che l'immobile è in realtà di proprietà della moglie: l'errore dell'amministratore costa caro perché il decreto va revocato. Lo precisa la sentenza 574/11 della seconda sezione civile della Cassazione.
È escluso che l'apparenza del diritto possa risultare rilevante nel caso dell'azione giudiziale promossa per recuperare la quota di spese a carico di un condomino moroso: si tratta di un principio che opera essenzialmente per tutelare l'affidamento del terzo in buona fede, mentre nel caso delle spese condominiali la legittimazione passiva è legata a doppio filo all'effettiva titolarità della proprietà (il che serve per assicurare il soddisfacimento dei crediti della gestione condominiale). Insomma: è legittimato passivamente soltanto il vero proprietario dell'immobile e non chi può apparire o si è finto tale, accettando le convocazioni all'assemblea e perfino esercitando i relativi diritti e adempiendo le corrispondenti obbligazioni, come nel caso del marito che si sostituisce alla moglie.
(Da cassazione.net del 13.1.2011)