Cassazione civile, sez. II, sentenza 26.11.2010 n° 24081
In tema di liquidazione del rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% l’avvocato deve formulare espressamente una specifica richiesta, in quanto non è possibile una liquidazione d’ufficio.
Così hanno precisato i giudici della Suprema Corte della Cassazione, con la sentenza 26 novembre 2010, n. 24081, osservando che il rimborso sopra menzionato costituisce una “componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza”.
Come molto spesso accade nel mondo del diritto la sentenza che qui si commenta si pone in contrasto con un precedente (non molto lontano nel tempo!!) giurisprudenziale il quale aveva affermato che “le spese generali, 12,50%, di cui all’articolo 14 della L.P., D.M. 127/2004, spettano all’avvocato, indipendentemente da una esplicita domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari (cfr. sul punto Cass. sez. III, sentenza 19 aprile 2010, n. 9192).
Quindi cambio di rotta e nuovo orientamento della giurisprudenza sul tema del rimborso spese per il legale: il giudice non lo può più liquidare d’ufficio, ma, come visto, solo a seguito di apposita istanza.
La controversia dal quale nasce la questione de qua concerneva il sequestro giudiziario di alcuni fondi rustici; il Tribunale aveva provveduto alla liquidazione del compenso professionale al legale, senza includere il rimborso forfetario, in quanto non espressamente richiesto.
A tal punto l’avvocato presentava ricorso; ma qui la sorpresa… la Cassazione si discosta dall’orientamento in materia, mutando opinione e stabilisce che “nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la determinazione del compenso spettante all’avvocato nei confronti del proprio cliente per l’attività professionale svolta, il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d’ufficio, occorrendo l’apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.”.
Il principio della spettanza automatica, senza necessità di una apposita richiesta, del rimborso forfetario delle spese generali opera laddove il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell’altra parte.
(Da Altalex del 6.12.2010. Nota di Manuela Rinaldi)