La Cassazione con sentenza n. 1418 del 21 gennaio 2011 ha affermato che il professionista al quale il gestore cancella l’utenza telefonica dello studio dall’elenco telefonico ha diritto al risarcimento danni sia per il lucro cessante che per il danno all’immagine.
Nel caso in questione un avvocato penalista titolare di uno studio legale ha ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona un risarcimento pari alla somma di euro 70.000 a causa di un disservizio causato da una nota società telefonica sulle utenze intestate al suo studio professionale. La compagnia, infatti, aveva involontariamente cancellato il numero telefonico dello studio legale dall’elenco abbonati. Contro tale decisione i legali della società hanno presentato ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società riconoscendo così al titolare dello studio sia il danno patrimoniale che quello all’immagine.
I giudici affermano che nel caso in questione uno studio legale dotato esclusivamente di una linea fax offre un’immagine poco efficiente e poco affidabile.
I giudici supremi hanno riconosciuto un nesso di casualità tra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dal professionista.
(Da Avvocati.it del 25.1.2011)