mercoledì 19 gennaio 2011

Incidenti, non ha colpa il pedone investito che non annota la targa del pirata della strada


Bisogna valutare se le condizioni dell'infortunato consentissero
lo sforzo necessario a identificare il responsabile del sinistro

Non si può chiedere al pedone appena investito di trasformarsi in investigatore privato per identificare il pirata della strada che l'ha travolto. Né si può tramutarlo in querelante per forza. Il giudice del merito deve invece tenere conto di quali fossero le condizioni di salute dell'infortunato appena dopo il sinistro per valutare se è possibile esigere o meno dal danneggiato un'idonea condotta utile a identificare il responsabile dell'incidente. Lo precisa la sentenza n. 745/11 della terza sezione civile della Cassazione.
Accolto nel caso di specie il ricorso del danneggiato che ha proposto azione diretta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato (ai sensi dell'articolo 19 lett. a) della legge 990/69). La decisione di merito risulta contraddittoria perché da una parte ammette che l'incidente si è davvero verificato e dall'altra mette in dubbio la presenza sul luogo del sinistro di due conoscenti della vittima (o pretesa tale). Sarà il giudice del rinvio a stabilire chi ha ragione. Intanto di certo c'è che alla parte lesa di un incidente dal responsabile ignoto non si può imporre un comportamento particolarmente oneroso finalizzato a identificare il "colpevole", a parte le legittime misure adottate per evitare le frodi alle assicurazioni. Insomma: bisogna almeno considerare se le circostanze del caso concreto e le condizioni psico-fisiche del danneggiato consentissero ad esempio all'infortunato, o a chi per lui, di annotare il numero di targa del veicolo responsabile dell'investimento.

(Da telediritto.it del 18.1.2011)