Regolamento UE 20.12.2010 n° 1259
Dal 2012 nuove regole uniformi europee per quanto concerne la legge applicabile alle controversie in materia di separazione personale e divorzio.
I coniugi avranno la facoltà di scegliere in accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione a patto e condizione che si tratti:
di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
di legge dello stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell’accordo;
di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
o, infine, di legge del foro.
Tanto è precisato nel regolamento (UE) del 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, pubblicato nella GUUE (L343) del 29 dicembre 2010, relativo “all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”.
Con tale normativa l’Unione Europea viene a dotarsi di uno strumento giuridico per la regolamentazione delle separazioni e dei divorzi, i quali presentino aspetti transnazionali; in particolar modo per quanto concerne quelle separazioni e quei divorzi che vedono coinvolti soggetti appartenenti a diversi Stati membri.
Tale regolamento è stato approvato in seguito alla decisione di avvalersi della procedura di cooperazione rafforzata, ossia il nuovo testo si applica solamente agli stati che hanno deciso esplicitamente di aderirvi (14 su 27), che nello specifico sono: Belgio, Bulgaria; Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia. Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.
Nel regolamento in oggetto, nell’articolo 2, viene,altresì, precisato che le norme in esso contenute non si applicano a:
annullamento del matrimonio;
obblighi di mantenimento;
responsabilità verso i figli;
effetti patrimoniali del matrimonio;
trust o successioni;
capacità giuridica delle persone fisiche.
Per quanto riguarda l’applicabilità del nuovo regolamento, come accennato in apertura di commento, l’articolo 18 dello stesso specifica che esso si applica ai procedimenti avviati e agli accordi tra i coniugi sulla legge applicabile conclusi a decorrere dalla data del 21 giugno 2012.
Producono, in ogni caso, effetti anche gli accordi tra coniugi conclusi prima della sopra menzionata data, a patto che siano conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli 6 e 7 del regolamento, ossia relativi al consenso e alla validità formale e sostanziale dell'accordo.
Ancora da specificare è che, comunque, vengono fatti salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima della citata data del 21 giugno 2012.
(Da Altalex del 5.1.2011. Nota di Manuela Rinaldi)