Cassazione civile, sez. I, sent. 15.11.2010 n° 23053
Se il procedimento di sfratto ha avuto una durata eccessiva il locatore ha diritto ad un equo indennizzo a carico del ministero della Giustizia liquidato secondo i parametri sanciti dalla Corte di giustizia, ma non al risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna ed il mancato godimento del bene. Lo ha deciso la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 15 novembre 2010, n. 23053 con la quale si stabilisce che il ritardo ed il mancato godimento sono dovuti alla resistenza della controparte nel processo presupposto, di conseguenza non imputabili "all'apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata".
L’art. 3, comma 3, della l. 89 del 2001 dispone che la domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario.
Secondo gli ermellini, “nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell'apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, ratione temporis legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell'economia e delle finanze”.
Per quanto attiene al profilo risarcitorio, il giudice nomofilattico dispone che in merito ai danni da mancata disponibilità dell'immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo. Il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell'immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato.
Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell'appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all'apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.
(Da Altalex del 2.12.2010. Nota di Simone Marani)