Cassazione civile, sez. II, sent. 2.12.2010 n° 24457
Il proprietario ha l’obbligo di sapere sempre chi si trova alla guida del proprio mezzo; non è, infatti, sufficiente all’impresa la dichiarazione di non essere in grado di individuare il conducente del veicolo al fine di sfuggire alla multa.
Così i giudici della seconda sezione civile della Cassazione hanno precisato nella sentenza 2 dicembre 2010, n. 24457.
Con la decisione in commento è stata confermata la sanzione per omessa indicazione dei dati del conducente impartita ad una società, al quale era stato notificato il verbale di una multa, con contestuale decurtazione dei punti.
Tale società aveva, però, dichiarato alla polizia di non essere in grado di rintracciare il conducente del mezzo che “al momento della contestata infrazione” si trovava alla guida.
Secondo quanto precisato dai giudici della Corte, come già evidenziato in apertura di commento, il proprietario del mezzo è sempre tenuto a conoscere chi si trova (e quindi la precisa identità) alla guida del mezzo non potendo rispondere con una dichiarazione omissiva e generica.
Come nel caso di specie il giudice di merito, secondo il pensiero della Corte, non può ritenere che le prove della responsabilità dell’opponente siano insufficienti.
Nella sentenza de qua si legge testualmente che “in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e dell'art. 180 C .d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente” (principio affermato da Cass., n. 13748 del 2007 e ribadito da Cass., n. 12842 del 2009).
Continuano i giudici della Corte nella sentenza in commento che “il giudice di pace ha ritenuto la giustificazione addotta dall'opponente……..del tutto inidonea ad escludere la responsabilità della società opponente, proprietaria del veicolo, per la contestata violazione dell'art. 180 C .d.S., comma 8” .
(Da Altalex del 20.1.2011. Nota di Manuela Rinaldi)