lunedì 10 gennaio 2011

No agli avvocati part-time nella P.A.


Si salvano docenti universitari, insegnanti delle superiori e delle elementari

Brutte nuove per gli avvocati che lavorano con la Pubblica amministrazione, a seguito di un pronunciamento della Corte di giustizia dell'UE (causa C-225/09) con la sentenza del 2 dicembre 2010 in esito ad un procedimento che ha interessato due legali perugini i quali avevano un rapporto di dipendenza part-time con una pubblica amministrazione.  Per questi il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia aveva emesso due delibere che disponevano la cancellazione di detti avvocati da tale albo, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 339/2003 e la scadenza del termine prescritto dall’art. 2, n. 1, della stessa.  Dall’altra parte di sosteneva, invece, che la legge n. 339/2003 è contraria al Trattato CE nonché ai principi generali della tutela dell’affidamento legittimo e del rispetto dei diritti quesiti.  La Corte UE, ha affrontato il problema se la possibilità lasciata dall’art. 8 della direttiva 98/5/CE allo Stato membro ospitante di disciplinare e, quindi, se del caso, di limitare l’esercizio di talune categorie di impieghi da parte degli avvocati iscritti in tale Stato valga anche nei confronti degli avvocati che desiderino esercitare uno di tali impieghi solo a tempo parziale. Per i giudici, il divieto imposto dalla legge n. 339/2003 agli avvocati iscritti in Italia di essere impiegati, anche solo a tempo parziale, di un ente pubblico rientra nelle regole di cui all’art. 8 della direttiva 98/5, almeno nei limiti in cui detto divieto concerne l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego presso un’impresa pubblica.  Tutto ciò con l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse. Di converso la sentenza n. 22623, depositata l'8 novembre 2010, delle Sezioni Unite della Cassazione ha escluso dal regime di incompatibilità con l'esercizio della professione forense oltre i docenti universitari e gli insegnanti delle superiori anche gli insegnanti delle elementari.  Quindi la strada per consentire l’esercizio della professione a dipendenti part time della P.A. sembra passare, non per un attacco frontale al principio della legge 339/2003, quanto per una disamina del tipo di lavoro pubblico che l’avvocato espleta, onde individuare se nell’ambito di questo possa determinarsi quel contrasto di interesse che la la Corte Ue ha posto a base della sua sentenza.

(Da Mondoprofessionisti del 10.1.2011)