Nel caso in cui gli atti tributari siano consegnati a persona diversa dal destinatario deve essere inviata a quest’ultimo una “raccomandata informativa” che lo informi dell’avvenuta consegna dell’atto. In caso contrario la notifica è insabilmente nulla.
Questo il principio applicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con la sentenza n. 35 del 28 giugno 2010.
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente che si era visto notificare una cartella di pagamento per € 81.576,78 a seguito di avviso di accertamento.
Il contribuente ha impugnato la cartella eccependo la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, in quanto questo era stato consegnato alla moglie e gli non era stata inviata la raccomandata informativa prevista dall’art. 60, D.P.R. 600/1973 così come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
Tale disposizione, infatti, prevede esplicitamente che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata”.
Precedentemente alla modifica normativa, l’invio della raccomandata informativa non era sempre obbligatorio: ciò era previsto, se gli atti venivano notificati ex art. 139 c.p.c. personalmente dall’ufficiale giudiziario, “dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte” (art. 60, D.P.R. 600/1973), soltanto se l’atto veniva consegnato al portiere o al vicino di casa; l’informativa era, invece, sempre necessaria nel caso di notifica a mezzo posta “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto” (art. 7, co. 6, L. 891/1981).
Con la modifica intervenuta nel 2006, quindi, l’invio della raccomandata informativa è stato esplicitamente esteso a tutti i casi in cui l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, a prescindere dal fatto che la notifica avvenga a mezzo posta piuttosto che mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario o di uno degli altri soggetti abilitati.
Conseguentemente l’omesso invio della raccomandata informativa ha violato esplicitamente il dettato legislativo e, come ha affermato la stessa Commissione, “ha leso il diritto di difesa dell’art. 24 Cost.”.
Conseguentemente, non solo l’avviso di accertamento ma anche la stessa cartella di pagamento su di esso fondata è stata annullata.
L’interpretazione citata, che appare assolutamente corretta, apre con evidenza nuove frontiere di tutela per il contribuente, che spesso non riceve tale informativa, e gli permette di impugnare anche atti che altrimenti dovrebbero essere considerati definitivi.
Diego Conte (da contenziosotributario del 27.12.2010)