Consiglio di Stato, Sez. V, 11.1.2011, n. 83
Il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza dell'ente medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.