XXX Congresso Nazionale Forense
Genova 25-27 novembre 2010
MOZIONE SULLA GIUSTIZIA PENALE
Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010
preso atto
dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, dei documenti predisposti dai congressisti, della attuale situazione drammatica della giustizia penale italiana, che necessita di non più differibili e seri interventi che incidano positivamente sull'effettività della tutela, sulla terzietà del Giudice, sull'autonomia ed indipendenza della magistratura e della giurisdizione, sulla separazione delle carriere, sulla separazione della magistratura dalla politica, sul corretto rapporto tra giustizia ed informazione, sull'efficacia e dignità della difesa d'ufficio e del patrocinio dei non abbienti, sulla organizzazione e sull'efficienza degli Uffici, salvaguardando anche la capillarità sul territorio del Servizio Giustizia
CHIEDE
agli organi istituzionali e politici dell'avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi in ogni sede per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione dei seguenti principi:
1) Attribuzione al difensore di maggiori poteri, anche coercitivi assistiti dal giudice, per l'effettuazione delle indagini difensive,
2) Migliore regolamentazione dei termini per le indagini preliminari con previsione della contestuale comunicazione al giudice e all'indagato della richiesta di proroga,
3) Riequilibrio normativo dei termini processuali previsti per le attività difensive rispetto a quelli previsti per le attività del pubblico ministero nella fase di esercizio dell'azione penale, con particolare riferimento alla complessità di ciascun procedimento,
4) Regolamentazione della possibilità per il giudice - che è terzo, autonomo e imparziale e non può sostituirsi all'organo inquirente - di ricorrere ai poteri di cui all'art. 507 c.p.p. solo limitatamente a circostanze eccezionali e a fatti nuovi intervenuti nel dibattimento,
5) Accelerazione dell'informatizzazione del procedimento penale,
6) Modifica delle norme sul patrocinio a spese dello stato con l'introduzione di tempi certi e rapidi per la decisione sulle istanze di ammissione, la liquidazione, anche in via forfetaria, e il pagamento dei compensi e l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'assistenza dei non abbienti cui attingere direttamente a tal fine,
7) Modifica delle norme sull'iscrizione alle liste dei difensori di ufficio con la previsione, in difetto di precedente specifica attività professionale, di adeguata formazione e successiva verifica,
8) Estensione delle norme per la liquidazione e il pagamento delle prestazioni in favore degli ammessi al patrocinio a spese dello stato anche alle ipotesi di difese di ufficio.