Cassazione civile, sez. III, sent. 20.8.2010 n° 18785
Nei contratti stipulati tra consumatore e professionista, affinché possa essere esclusa la vessatorietà della clausola che deroga al c.d. foro del consumatore, di cui all’art. 33, lett. u), cod. cons., è necessario che la singola clausola sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ai sensi dell’art. 34 cod. cons..
Il principio è stato recentemente ribadito dalla III sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 20 agosto 2010, n. 18785 con la quale si evidenzia come la trattativa deve avere i requisiti della individualità, serietà ed effettività.
Con riguardo al requisito della individualità della trattativa i giudici di legittimità ritengono che la stessa deve avere avuto ad oggetto tutte le clausole costituenti il contenuto dell'accordo contrattuale, prese in considerazione sia singolarmente che nel significato assumente nell'ambito del complessivo tenore del contratto.
In particolare la Suprema Corte precisa quindi che, qualora un contratto sia stato solo parzialmente oggetto di trattativa tra consumatore e professionista, l'esclusione dell'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, prevista dagli artt. 33 e ss. cod. cons., è consentita con esclusivo riferimento a quelle clausole che abbiano costituito singolarmente oggetto di una specifica trattativa, seria ed effettiva, laddove invece la restante parte del contratto, che non sia stata negoziata, rimane assoggettata alla disciplina di tutela del consumatore.
Come già affermato in passato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza 20 marzo 2010, n. 6802 e 26 settembre 2008, n. 24262), inoltre, la Cassazione nella sentenza in commento ribadisce che qualora il consumatore contesti l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato citato, per violazione del c.d. foro del consumatore, non debba essere il consumatore stesso a provare l’assenza della trattativa, spettando invece al professionista fornire in giudizio la prova che la clausola contrattuale che deroghi al disposto dell’art. 33, lett. u), cod. cons. sia stata oggetto di trattativa individuale nei termini sopra esposti.
La trattativa individuale costituisce, infatti, un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, quindi, è stata affermata la vessatorietà della clausola contrattuale derogatoria del foro del consumatore, non avendo il professionista fornito la prova del fatto che la clausola stessa fosse stata oggetto di specifica trattativa individuale.
(Da Altalex del 26.11.2010. Nota di Antonio Liguori)