Il prelievo IRAP del piccolo professionista non dipende dalla sua dichiarazione annuale dei redditi e non è sufficiente al fine della imposizione dell’imposta per il Fisco.
Con la sentenza 23 novembre 2010, n. 23446 la Suprema Corte ha, infatti, accolto il ricorso di un professionista contro il diniego del rimborso IRAP versata nei precedenti anni da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nella fattispecie in oggetto è stato riconosciuto il diritto al rimborso al professionista senza autonoma organizzazione il quale si era visto negare la restituzione di quanto versato in precedenza motivando il diniego con la produzione in giudizio delle sole dichiarazioni annuali dei redditi.
Secondo il “pensiero” dell’Agenzia delle Entrate il contribuente era soggetto passivo IRAP poiché il requisito dell’autonoma organizzazione era provato dai dati contabili desunti, appunto, dalle dichiarazioni annuali.
Nello specifico, l’autonoma organizzazione era desumile dai dati relativi al valore dei beni strumentali che erano stati utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività.
La questione arriva all’attenzione dei giudici di legittimità secondo cui l’attività svolta da un professionista non può essere considerata organizzata esaminando solamente i dati che risultano dalle dichiarazioni annuali, in quanto la valutazione deve essere fatta prendendo in considerazione numerose variabili.
Nello specifico la Corte ha considerato i beni strumentali utilizzati indispensabili allo svolgimento dell’attività, poiché il loro valore non è, di per sé, un indice di autonoma organizzazione.
(Da Altalex del 17.12.2010. Nota di Manuela Rinaldi)