di Giuseppe Sileci (Presidente Aiga)
Il D. Lgs. N. 28/10, che, come noto, ha introdotto la mediazione in materia di diritti disponibili per le controversie civili e commerciali, non disciplina solo la mediazione civile ante litem ma all'art. 5, comma 2, prevede la possibilità per il Giudice di invitare le parti in causa ad effettuare un tentativo di mediazione anche a giudizio già iniziato.
In vista del tavolo di discussione della disciplina, annunciato da Via Arenula, l’AIGA rileva che pochi magistrati hanno spinto effettivamente le parti alla conciliazione con risultati apprezzabili e la circostanza pare in singolare contrasto con il dato statistico secondo cui circa il 50% dei procedimenti giudiziali già ora si concludono con un provvedimento diverso dalla sentenza.
In un'ottica deflattiva del gravissimo arretrato ancora oggi in aumento delle cause civili e su cui sembra che il Governo a breve intenda intervenire, l'Aiga ha più volte suggerito, da ultimo anche al Congresso di Bari dell’ottobre scorso ed a quello forense di Genova, di rendere obbligatoria la mediazione demandata dal Giudice nel corso del processo.
La proposta, che si riferisce a tutte le controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni per le quali si sia esaurita la attività istruttoria e da affidare esclusivamente agli organismi di conciliazione gestiti dagli ordini forensi, potrebbe coniugare il diritto del cittadino alla giurisdizione con il principio di ragionevole durata del processo nonchè di superare alcune criticità della normativa di cui al D. Lgs 28/10.
Il mancato esperimento del tentativo di mediazione proposto dall’AIGA, tra l’altro, ben potrebbe costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. 89/01.
(Da Mondoprofessionisti del 20.12.2010)