Cassazione civile, sez. I, sentenza 22.11.2010 n° 23590
Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore; né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori che, pur rendendo il figlio privo di sostentamento economico e quindi non più economicamente autosufficiente, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.
(Fonte Massimario.it 41/2010 – Da Altalex)