La Cassazione con sentenza n. 23727 del 23 novembre 2010, ha chiarito che il fisco non può irrogare sanzioni per lavoro nero basandosi sull’assenza in azienda delle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso presso la Suprema Corte impugnando una sentenza delle Commissione ProvincialeTributaria. Nel caso in questione, a seguito di un’ispezione, nella quale è emersa l’assenza delle scritture contabili (relative ai libri matricola dei lavoratori), un azienda dopo aver ricevuto la relativa sanzione pecuniaria, ha presentato ricorso presso la Commissione Provinciale Tributaria.La Commissione ha annullato le sanzioni del fisco affermando che non era sufficiente, ai fini probatori, l’assenza presso la sede, dei libri matricola con i nomi dei lavoratori. Contro la decisione della Commissione, l’amministrazione ha quindi presentato ricorso presso la Suprema Corte.
I giudici supremi hanno respinto il ricorso dell’amministrazione.
Nelle motivazioni i giudici hanno affermato che ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R 1224 del 1965 “l’assenza di scritture obbligatorie sul luogo di lavoro pone una assoluta presunzione di assunzione di lavoratori in nero; presunzione che la disposizione, tuttavia, non rileva”.
Ne consegue, che l’assenza in azienda delle scritture obbligatorie, non legittima automaticamente l’irrogazione delle sanzioni previste per la fattispecie di lavoro nero.
(Da Avvocati.it dell’1.12.2010)