Legge 26.11.2010 n° 199, G .U. 1.12.2010
Quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.
E' quanto prevede la Legge 26 novembre 2010, n. 199 (c.d. "sfolla-carceri") pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281.
Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso il proprio domicilio. Ad esclusione di alcuni casi: se esiste la possibilità che il condannato possa fuggire o commettere altri reati o quando il domicilio non risulti idoneo e effettivo anche rispetto alla tutela delle persone offese dal reato. Rimangono inoltre esclusi i delinquenti socialmente pericolosi, abituali, professionali e quelli sottoposti a regime di sorveglianza particolare. Spetta al magistrato di sorveglianza il controllo dei presupposti per la concessione della misura alternativa.
Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
La legge ha una durata transitoria con validità "fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonchè in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013".
(Da Altalex dell’1.12.2010)