dal sistema di videosorveglianza dei canali
di Venezia: violato l'obbligo di informativa
Multa annullata se a rilevare l'eccesso di velocità è la telecamera che viola le regole della privacy.
Quella telecamera viola il codice della privacy e non può rilevare l'eccesso di velocità: la multa, dunque, va annullata. Questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla sentenza 834/13 pubblicata dal giudice di pace di Venezia (magistrato onorario Nadia Santambrogio).
Dati inutilizzabili
Accolta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta dal trasgressore multato, difeso dagli avvocati Luca Pusateri e Stefano Sacchetto: annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dall'amministrazione per l'eccesso di velocità in un canale di Venezia. Il punto è che a rilevare la violazione del regolamento locale di circolazione acquea non è una telecamera o un autovelox qualunque ma il famoso Argos, vale a dire un vero e proprio sistema di videosorveglianza urbana: la registrazione consegna infatti alle autorità municipali un vero e proprio filmato e non una mera sequenza di immagini o solo qualche "frame"; l'operatore può perfino ingrandire le immagini fino a identificare il mezzo protagonista della violazione. Passa, dunque, la tesi della difesa secondo cui si configura la violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 13 del codice privacy, che pure è costituita in forma semplificata a carico dei soggetti pubblici (gli avvocati sottolineano anche la necessità di verifica preliminare ex articolo 17 del d.lgs. 196/03 e relative prescrizione del Garante). È lo stesso Consiglio comunale, peraltro, a escludere in una delibera che i dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza possano essere utilizzati per irrogare sanzioni amministrative. All'ente non resta che pagare le spese di giudizio.
Dario Ferrara (da cassazione.net)