Corte dei Conti – Reg. Molise, sent. 29.4.2013, n. 48
La normativa, contenuta nella Legge n. 662/1996, ne sancisce, infatti, la responsabilità quando sia corrisposto il compenso “per gli incarichi di collaborazione senza che sia preventivamente pubblicato sul sito web dell’Amministrazione il relativo provvedimento di conferimento completo di indicazione del soggetto precettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato”.
Il fondamento della responsabilità del dirigente preposto si basa sul tipo di lavoro svolto dal professionista, che deve necessariamente essere classificabile come autonomo, quindi, senza vincolo di subordinazione.
I Giudici, sulla base del contenuto del contratto, hanno agilmente desunto la mancanza del vincolo di subordinazione del professionista con la Pubblica Amministrazione , motivo per cui era necessaria la preventiva pubblicazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’accordo lavorativo, in mancanza dei quali corrisponde la lesione dei sopracitati principi di pubblicità e trasparenza, che hanno portato alla determinazione di responsabilità del dirigente preposto.
(Da filodiritto.com del 29.5.2013)