sabato 1 giugno 2013

Guardia medica nega visita: rifiuto di atto d’ufficio

Rifiuto di atto d’ufficio alla guardia medica che nega
la visita anche se il paziente non è così grave
Il reato ex articolo 328 Cp è di pericolo:
non conta la professione di buona fede del sanitario
che non dà seguito alla telefonata con richiesta d’aiuto

È domenica sera e forse la guardia medica di montagna non ha molta voglia di uscire dallo studio per andare a casa del paziente, nonostante la telefonata allarmata di un congiunto: la febbre sale e resiste agli antipiretici, l’uomo comincia ad accusare problemi respiratori. Risultato: dopo due giorni dall’omessa visita sanitaria scatta il ricovero in ospedale e la diagnosi è «polmonite con versamento pleurico»; l’assunzione di antibiotici avrebbe potuto ridurre se non escludere il coinvolgimento pleurico. A carico del sanitario si configura il reato di rifiuto di atti d’ufficio, oltre che quello di lesioni personali colpose. Ma attenzione: l’illecito penale di cui all’articolo 328 Cp è un reato di pericolo e risulta integrato dall’omessa diagnosi clinica anche nel caso in cui la situazione dell'ammalato si rivela in concreto meno grave del previsto. È quanto emerge dalla sentenza 23817/13, pubblicata il 31 maggio dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Nessuna discrezionalità
La circostanza che i sintomi accusati dal paziente risultino meno preoccupanti di quanto sembrasse non influisce sulla configurabilità del reato di omissione di atti d’ufficio perché costituisce comunque un fatto successivo all’illecito penale che risulta già integrato. La circostanza, peraltro, non ricorre nel caso di specie, ma gli ermellini ne approfittano per fare il punto sul delitto ex articolo 328 Cp, chiarendo che la guardia medica è comunque tenuta ad andare a casa di chi telefona per accertare un accurato esame clinico, indispensabile per accertare le reali condizioni di salute di chi si rivolge al servizio pubblico di assistenza sanitaria. Non conta, fra l’altro, la professione di buona fede del sanitario che nega l’intervento. Inutile, per l’imputato, invocare l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte del professionista per cercare di essere scriminato, anche alla luce del Dpr 41/1991, che regola il servizio di guardia medica. Nel caso specifico della visita negata dal medico condannato, infatti, prima ancora che un errore di diagnosi si configura una vera e propria preconcetta omissione di qualsiasi diagnosi: il sanitario prende sotto gamba la telefonata, si convince che la signora enfatizzi i sintomi di una banale influenza e decide dunque di non dare corso alla richiesta d’aiuto. Ineccepibile anche la condanna per lesioni personali colpose come conseguenza dell’omissione. Pena sospesa per il medico, che risarcisce la parte civile (e paga le spese processuali).

Dario Ferrara (da cassazione.net)