Biglietti da visita aziendali e assegnazione di una casella di posta elettronica non sono rilevanti ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, a nulla è valso al professionista addurre in giudizio elementi quali l'utilizzazione del personale di segreteria della società, il suo inserimento nell'elenco telefonico interno, l'assegnazione da parte della società di biglietti da visita aziendali e di una casella di posta elettronica, la sua partecipazione a riunioni del personale, l'obbligo su di lui gravante di comunicare eventuali assenze, la percezione di un compenso mensile fisso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13830 del 31 maggio 2013, ha , infatti, negato l’esistenza di un rapporto di natura subordinata, e affermato invece la natura autonoma della prestazione, rilevando come il regolamento negoziale dei rapporti tra l’azienda e il professionista ricorrente e il fatto che lo stesso fosse titolare di un omonimo studio di commercialista (con esercizio di attività a favore di terzi anche durante lo svolgersi dell’attività a favore del datore di lavoro) deponessero nel senso della volontà delle parti di istaurare un rapporto di collaborazione autonoma continuativa e coordinata.
Nel giudizio si richiama, inoltre la sentenza n. 4889/2002 con cui il Supremo Collegio ha evidenziato che gli elementi discriminanti il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale. In linea di principio, inoltre, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché è attraverso gli stessi e non mediante direttive di carattere generale, configurabili anche nel lavoro autonomo, che viene assicurata la cd. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato alle esigenze dell'impresa. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, con la conseguenza che assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante.
(Da diritto.it del 5.6.2013)