Cass. Civ. 7 giugno 2013, n. 14444
Nel procedimento di ingiunzione, qualora, in caso di omonimia, possa esservi dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore, ovvero del soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta ed al quale l'ingiunzione è diretta, ed il soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste la legittimazione a proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ed in tal caso l'accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo della individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio.