Studi professionali: se l'attività è a tutela
di beni primari standard dello staff più elevati
Cass. Pen., 17.5.2013, sent. n. 21220
II responsabile di uno studio medico (nella specie, il direttore responsabile di una struttura medica), per la peculiarità della funzione, posta a tutela di un bene primario, ha l'obbligo di verificare, in via prioritaria e assorbente, non solo i titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l'attività per cui essi risultano abilitati, ma ha altresì l'ulteriore, concorrente e non meno rilevante, obbligo di verificare in concreto, che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di "conoscenze e manualità minimali", conformi alla discipline ed alla scienza medica in concreto praticate.