CNF, circolare 7.6.2013 n° 11
Tirocinio: nuove norme in vigore dal 1 gennaio 2015, esclusa la riduzione a 18 mesi. Il giuramento del praticante abilitato si presta ancora davanti al presidente del tribunale
Con due recenti pareri inviati ai Consigli dell’Ordine con circolare 11-C-2013 del 7 giugno (relatore Ubaldo Perfetti), la commissione consultiva ha chiarito il quadro normativo che regola il tirocinio alla luce delle disposizioni della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
Con il parere 10 aprile 2013, innanzitutto, è stato specificato che la nuova disciplina del tirocinio, contenuta nelle legge 247/2012, non è applicabile immediatamente, ad esclusione della riduzione a 18 mesi come la stessa legge prescrive.
In questo senso, spiega la commissione consultiva, milita la formulazione dell’articolo 48 che detta la disciplina transitoria per la pratica forense; ma anche la circostanza che la legge innova profondamente l’istituto del tirocinio, secondo modalità che dovranno essere stabilite con un prossimo decreto ministeriale.
Non solo. Il parere ricorda che ove la legge avesse voluto disporre diversamente, l’avrebbe esplicitato esattamente come è avvenuto per la riduzione a 18 mesi della durata della pratica.
Il parere, richiamando i precedenti della commissione consultiva e la giurisprudenza del Cds, ricorda anche che il diploma conseguito a seguito della frequenza della scuola di specializzazione nelle professionale legali vale un anno di tirocinio a prescindere dalla contestualità o meno con la pratica forense.
Il secondo parere (22 Maggio), molto articolato, si occupa di verificare l’applicabilità in via analogica al praticante con patrocinio della norma che prescrive l’assunzione dell’impegno solenne davanti al Consiglio dell’Ordine per l’avvocato (articolo 8 della legge 247).
In estrema sintesi (per una lettura approfondita si rimanda al testo del parere), la commissione consultiva evidenzia che l’obbligo di impegno solenne davanti al Consiglio dell’Ordine riguarderà anche il praticante abilitato una volta che entrerà a regime la nuova disciplina del tirocinio nel suo complesso. ma suggerisce comunque un intervento regolamentare, tramite il decreto ministeriale che disciplinerà le modalità del tirocinio, per disciplinare questo aspetto specifico.
Nella fase transitoria, invece, i praticanti abilitati dovranno continuare a prestare il giuramento davanti al presidente del tribunale alla luce di quanto prescrive la disciplina transitoria contenuta dal già citato articolo 48.
In relazione alla prassi che si è instaurata presso alcuni Consigli dell’Ordine, il parere sottolinea che nulla osta che i Coa possano far assumere l’impegno solenne anche davanti al Consiglio, in una unica cerimonia alla presenza del presidente del tribunale, all’uopo convocato.
(CNF, newsletter dell’11.6.2013, n. 143)