martedì 25 giugno 2013

Falso «profilo utente» e delitto di sostituzione di persona

Cass. Pen., Sez. V, ud. 28.11.2012 (dep. 29.4.2013), n. 18826

1. La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si annota, torna ad interessarsi ad un caso di molestie (ed ingiurie) realizzate "per interposta persona": una donna, in collera con la ex datrice di lavoro, creava un falso profilo utente (attraverso l'ideazione di un nickname ad hoc) su un portale telematico di chat a contenuto erotico e diffondeva sul medesimo il numero di telefono cellulare della vittima, la quale veniva così raggiunta, anche nel corso della notte, da numerose chiamate e messaggi di soggetti interessati ad incontri a sfondo sessuale, alcuni dei quali avevano preso anche ad apostrofarla con epiteti offensivi, certamente lesivi dell'onore e del decoro personale.
La decisione di legittimità, per vero, si allinea all'orientamento prevalente che ritiene integrati gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. anche laddove l'attività di disturbo alla persona offesa sia arrecata non direttamente dall'autore materiale del reato, bensì mediante l'attività di terzi in qualche modo "indotti" al reato stesso [1]. Né particolari problemi comporta, del resto, l'estensione di analoghe considerazioni al delitto di ingiuria, del pari realizzato dagli interlocutori telefonici, le cui "legittime" attese, a fronte dello stupore e dei rifiuti della malcapitata, erano andate deluse.
La Suprema Corte - ed è l'aspetto più interessante della pronuncia in commento - conferma però l'impugnata sentenza di merito anche nella parte in cui ascrive all'imputata la responsabilità per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., sulla cui peculiare applicazione al caso di specie si incentra pressoché la totalità della motivazione.
2. In primo luogo, e correttamente, la Cassazione opera alcune brevi riflessioni in ordine alla natura del delitto in questione.
La previsione di cui all'art. 494 c.p., come è noto, nasce con lo scopo di colpire anche le falsità ricadenti "sopra le qualità di una persona" e non "sullo essere della stessa persona" [2], ed in ogni caso insuscettibili di tradursi automaticamente in una falsità in atti ovvero di essere ricomprese, altrettanto automaticamente, negli artifici o raggiri costitutivi della truffa [3]. La collocazione del delitto nel Titolo VII del Codice, nondimeno, rende palese che intenzione del legislatore storico era configurare una (ulteriore) forma di tutela della fede pubblica: la condotta tipica, ancorché non tradotta in false attestazioni o dichiarazioni, presenta la astratta "possibilità che sia indotto in errore un numero indeterminato di persone e, specialmente, la Pubblica Autorità" [4], ciò bastando in definitiva a giustificare sia l'autonoma incriminazione, sia la collocazione sistematica della norma.
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, avvia però le proprie riflessioni dalla necessità di interpretare quanto più possibile estensivamente gli elementi costitutivi del reato descritto dall'art. 494, così da adeguare la fattispecie (per così dire) "storica" alle nuove forme di aggressione, in particolare per via telematica, degli oggetti della tutela. E ciò è consentito - osservano i giudici - proprio in quanto un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene strutturalmente plurioffensiva la natura del delitto in questione, il quale, comunque lo si guardi (e cioè pure nella sua portata più riduttiva), finisce per tutelare anche gli interessi del privato nella cui sfera giuridica si producono gli effetti della condotta dell'agente [5].
Ciò posto, anche la semplice attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali - allo scopo, beninteso, di arrecargli un danno ovvero di procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto - costituisce sostituzione di persona: una locuzione, in definitiva, che deve essere interpretata non in senso restrittivo (cioè come sostituzione fisica di una persona al posto di un'altra), bensì in senso ampio come attribuzione di false qualità personali a se stessi ovvero ad altri, non rilevando affatto il mezzo con il quale tale condotta è realizzata [6].
La lettera della norma, del resto, è inequivoca nell'assoggettare a pena anche l'attribuzione, a sé o ad altri, di un falso nome o di un falso stato. La stessa Suprema Corte, d'altra parte, non ha avuto dubbi in passato a ritenere integrato il reato sia in caso di utilizzo di un account di posta elettronica creato da un soggetto che si sia attribuito falsamente le generalità di persona diversa, così da indurre in errore gli utenti della rete internet [7]; sia nel simile caso di colui che sfruttava il falso account per includere il soggetto, le cui generalità erano state abusivamente spese, in una corrispondenza lesiva dell'immagine e della dignità personale, a seguito della quale la vittima riceveva telefonate di uomini interessati ad incontri di natura sessuale [8].
3. Il caso in esame, tuttavia, presenta una caratteristica invero assai peculiare: il "nome" usurpato dall'imputata, all'atto pratico, non esiste.
L'iscrizione alla chat, infatti, comporta l'adozione di uno "pseudonimo" (il nickname) inventato da colui che si registra al portale: gli utenti della rete, cioè, non sanno con chi stanno parlando, risultando ad essi del tutto sconosciuta - oltre che da un certo punto di vista indifferente - l'identità fisica del soggetto che ha creato il profilo virtuale. Vero è, d'altra parte, che l'imputata in questo caso ha diffuso anche il numero di cellulare della vittima associandolo al nickname creato (proprio allo scopo di arrecarle un danno): ma è del pari indubbio, per converso, che la creazione di un'identità virtuale - cui quel numero di telefono era ricondotto - da parte di un soggetto diverso dall'intestataria dell'utenza non ha ingenerato negli utenti della chat un errore sull'identità fisica dell'interlocutrice, che anzi, come si è detto, era ai loro fini del tutto irrilevante [9].
La portata realmente innovativa della sentenza in commento, dunque, risiede in ciò che la Cassazione individua essere l'elemento materiale del reato in esame. Ad avviso dei supremi giudici, cioè, è l'esigenza di meglio tutelare i soggetti esposti agli effetti invasivi di un perverso utilizzo delle nuove tecnologie, in considerazione della "intima connessione" che intercorre "tra società e diritto", ad imporre una protezione più consistente anche nei confronti di quei "contrassegni di identità" - equiparabili al nome e allo pseudonimo - di cui un soggetto possa legittimamente fare uso.
Il fondamento di tale impostazione si rinsalda proprio nel tenore letterale dell'art. 494, che interessa il nome, lo stato, ovvero un'altra qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. Ed il principio personalistico che esalta la dimensione dell'individuo, e che dall'art. 2 della Costituzione pervade di effetti tutto il nostro ordinamento, impone che tra questi segni distintivi della persona si includa anche il nickname, proprio in quanto soprannome in grado di attribuire una identità sicuramente virtuale, ma non per questo inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica (tutta concreta) altrui.
Questo, in buona sostanza, è quanto si è ravvisato nella pronuncia in commento. A nulla può rilevare che il nomignolo registrato nella banca dati della chat erotica fosse del tutto frutto della fantasia dell'imputata, e che mai alla vittima fosse capitato di farne altrimenti uso quale proprio segno distintivo: la lettera del medesimo - costruito per richiamare elementi presenti nel nome e nel cognome della persona offesa - contribuisce a renderlo chiaramente riconducibile ad una persona in carne ed ossa, e concorre ad identificarla come se ne costituisse a tutti gli effetti il nome, ovvero lo pseudonimo. Il fatto, poi, che in aggiunta al nickname fosse pubblicato, sul profilo web, anche il numero di telefono cellulare della vittima, contribuisce a confermare l'impressione che dietro a quell'identità virtuale si trovasse una persona fisica chiaramente individuabile, per di più ben disposta ad intrattenere conversazioni ovvero incontri di natura erotica.
È a quella persona (recte: a quella identità), dunque, che l'imputata si è di fatto sostituita, così ingenerando errore negli utenti del portale telematico - non, si noti, sull'identità personale della vittima, bensì sulla sua "disponibilità", non essendo la malcapitata favorevole, con ogni evidenza, ad instaurare relazioni di alcun tipo con gli altri iscritti - al solo scopo di turbare la serenità e di ledere la dignità della propria ex datrice di lavoro.
4. Un'osservazione conclusiva, per completezza d'esposizione, non può non interessare gli altri due reati contestati all'imputata, la cui sussistenza nel caso in esame è stata parimenti confermata dalla Cassazione: le ingiurie e le molestie. Pur brevemente, infatti, è il caso di notare che la Suprema Corte non motiva (perché sul punto non richiesta) sulla natura del nesso di imputazione oggettiva all'imputata delle condotte relative a quei titoli di reato; né allo stato sono note le argomentazioni con le quali le Corti di merito hanno affermato la responsabilità penale della donna anche in relazione a tali fatti.
Non si può non osservare, però, come l'imputata non abbia materialmente molestato o ingiuriato la persona offesa, essendosi al contrario "limitata" a creare le condizioni perché altri lo facesse: a nostro avviso, pertanto, la donna non potrà che assumere il ruolo di concorrente ex art. 110 c.p. nel reato commesso da soggetti diversi, certamente non previamente identificati (e verosimilmente neppure facilmente identificabili a posteriori), e comunque non punibili per il difetto del corrispondente elemento soggettivo [10].
Tuttavia, se è indubbiamente corretto individuare il dolo di partecipazione nella coscienza e volontà di creare le condizioni perché altri commettesse il reato, è nondimeno plausibile che l'imputata abbia agito allo scopo di recare molestia o disturbo alla propria vittima, senza aver adeguatamente ponderato l'eventualità che gli utenti della chat apostrofassero la malcapitata con epiteti ingiuriosi.
Beninteso, è certamente possibile che l'imputata si sia rappresentata l'eventualità di una simile circostanza e che abbia accettato il suo verificarsi come conseguenza (in fondo, non sgradita) della propria azione; ovvero, alternativamente, che comunque abbia agito con il dolo alternativo di molestie o ingiurie: in entrambi i casi, senza dubbio risponderà di (concorso in) ingiuria volontaria, ma l'elemento psicologico, comunque considerato, dovrebbe essere oggetto di puntuale dimostrazione processuale.
Ove invece, al contrario, si dovesse ritenere che la donna non abbia previsto uno sviluppo fattuale al contrario oggettivamente immaginabile, il delitto di cui all'art. 594 c.p. non potrebbe esserle addebitato che a titolo di colpa, e il concorso nel reato, conseguentemente, assumerebbe le forme del concorso "anomalo" ex art. 116 c.p., opportunamente interpretato in conformità alla Costituzione: ciò comportando, sul piano pratico, una diminuzione della pena ai sensi del secondo comma.

Andrea Giudici (da penalecontemporaneo.it del 25.6.2013)


[1] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 23 novembre 2011, n. 47667, in questa Rivista, con nota di M. Piazza, Un recente arresto della Cassazione in tema di molestia o disturbo alle persone: alcuni spunti di riflessione.
[2] F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, VII ed., Firenze, 1904, § 3653.
[3] Potrà essere interessante osservare, peraltro, come la dottrina prevalente contemporanea al Codice avesse salutato con estremo sfavore l'introduzione di tale (nuova) incriminazione, proprio sulla scorta dell'osservazione per cui quello in parola "difficilmente è un delitto fine: e come mezzo ad un altro delitto, può essere raggiunto dalla punizione del delitto fine, cui può servire": così G. Lombardi, Delitti contro la fede pubblica, in E. Florian (a cura di), Trattato di diritto penale, IV ed., Milano, 1935, 399.
[4] Così la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo di un nuovo codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt. II, Roma, 1928, 270. Ma si veda anche, in epoca significativamente più recente, Cass. pen., Sez. V., 8 novembre 2007, n. 46674, in Riv. pen., 2008, 258, secondo cui "oggetto della tutela penale è l'interesse riguardante la pubblica fede in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata".
[5] Cfr. Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2009, n. 21574, in CED Cass., n. 243884; Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre 2007, n. 46982, in CED Cass., n. 237855.
[6] Per questa via, afferma la Suprema Corte, "non si dà luogo ad alcuna violazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che vieta, invece, l'applicazione analogica di una norma al di fuori dell'area di operatività che le è propria) [...], ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata". Per ogni approfondimento in tema di tassatività delle fattispecie penali, cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 167 ss.
[7] Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 12479, in CED Cass., n. 252227.
[8] Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674, cit.
[9] Con tale considerazione non pare concordare, peraltro, la già citata Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674 - che come si ricorderà aveva ad oggetto una fattispecie affatto simile - ad avviso della quale "non vale obiettare che il contatto non avviene sull'intuitus personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell'inserzionista, dal momento che non è affatto indifferente, per l'interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso". Tuttavia, è opinione di chi scrive che tale specificazione da parte dei giudici di legittimità possa essere ricondotta senza troppe difficoltà alle specificità di quel caso concreto, in cui si registravano la diversità di sesso tra imputato e persona offesa e soprattutto l'assenza di strumenti di contatto diretto tra gli utenti della chat e la persona offesa medesima. Corrisponde dopotutto a verità, ci pare, l'affermazione per la quale, quantomeno in assenza di altri elementi descrittivi (ad es., una fotografia), l'identità fisica dell'interlocutore costituisce un'informazione del tutto secondaria per l'utente della chat, il cui interesse, anzi, ci sembra esaurirsi con la convinzione di trovarsi in presenza di un soggetto disponibile ad intrattenere comunicazioni di natura sessuale.
[10] Cfr. sul punto le osservazioni di M. Piazza, Un recente arresto della Cassazione in tema di molestia, cit.