Il governo reintroduce la mediaconciliazione abolita dalla Consulta. Oua: si reintroduce un sistema obbligatorio e costoso. Anai, questo è il governo del fare male. Anf: è un blitz a rischio incostituzionalità
Dichiarata lo scorso ottobre incostituzionale, torna ad essere obbligatoria la mediaconciliazione. Con la scusa di voler ridurre di oltre 1 milione il numero di cause giacenti (soprattutto nel grado di appello) l’esecutivo ha rispolverato l’obbligo di ricorrere alla mediaconciliazione prima di poter adire al giudice ordinario. “Sulla giustizia un passo avanti e due indietro” rileva il presidente dell’Oua, Nicola Marino. “Sulla buona strada, ma migliorabile - spiega - l’intervento sull’arretrato, incomprensibile quello sulla mediazione obbligatoria, incostituzionale e fallimentare. In questo Paese non si legifera, si mortifica il Parlamento, si è perso il senso del confronto. Anche sulla mediazione, di nuovo obbligatoria, si perde l’occasione per un dialogo con l’avvocatura che potrebbe portare a soluzioni condivise, utili per la giustizia italiana e favorevole ai cittadini, che ancora una volta vedono introdurre un sistema obbligatorio e costoso”. Il presidente dell’organismo politico dell’avvocatura fa notare che “la mediazione in versione italiana è unica in Europa (che ha bacchettato questo meccanismo mettendo appunto in rilievo diverse criticità). Infatti negli altri paesi è circoscritta a poche materie o a valori economici bassi, mentre, qui è estesa a quasi tutto il contenzioso civile (una novità, positiva, sembra l’esclusione degli incidenti), non solo: è “condizione di procedibilità” ed è a pagamento. Un pasticcio – conclude Marino - che oltretutto è stato considerato incostituzionale per eccesso di delega (con una decisione dove si elencano, però, diversi profili di illegittimità)”. Anche l'Associazione nazionale avvocati italiani boccia il decreto “del fare” del governo Letta. “Ben sapevamo – fa notare il presidente Anai Maurizio De Tilla - che poteri economici forti e agenzie di intermediazione avrebbero nuovamente fatto pressioni sul Governo per introdurre la mediaconciliazione obbligatoria che è stata dichiarata incostituzionale. Con l’aggiunta di una bugia colossale: un milione di processi in meno. Altro che “decreto del fare”. Si tratta di un provvedimento del “fare male”. Anzi un provvedimento che picchia sui cittadini e sulla giustizia. Con la mistificazione di chi non intende razionalizzare le risorse ed impiegare più fondi nella produttività della giustizia. Il cittadino ha diritto di andare subito davanti al giudice. E se non intende conciliare non può essere costretto ad intraprendere un tentativo coercitivo, in una fase dove non ci sono garanzie di qualità e di terzietà, assumendo costi che non intende assumere. In precedenza, più del 70 per cento dei cittadini non sono comparsi in sede di mediaconciliazione obbligatoria e solo un quarto della restante percentuale ha conciliato. Perché tanta insistenza e tanta frenesia per una mediaconciliazione obbligatoria che non ha precedenti in Europa – conclude De Tilla - e che è incostituzionale per le molteplici ragioni che hanno formato oggetto di ben dodici ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale che non sono state esaminate per il pregiudiziale “eccesso di delega” e che saranno rinnovate con altrettante motivazioni che porteranno probabilmente ad una nuova declaratoria di incostituzionalità di un istituto che è fallimentare e che non contribuisce allo smaltimento dei carichi giudiziari?” Secondo Anai le ipotesi accettabili sono la mediaconciliazione volontaria e quella endoprocessuale molto praticate negli altri Paesi europei. Per Ester Perifano, segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, “si tratta di un vero e proprio blitz del Governo, che sulla necessità improcrastinabile di alleggerire l’arretrato gravante sulla macchina giudiziaria mischia le carte, perché semplicemente disincentiva il diritto del cittadino a ricorrere alla Giustizia gravandolo di balzelli ingiustificati. Il Governo – chiede la segretaria dell’Anf - stralci rapidamente la misura dal decreto e avvii un confronto effettivo con l’avvocatura, se l’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza della macchina della giustizia italiana. Dispiace questa improvvida accelerazione, che purtroppo sembra ricalcare schemi di comportamento che, negli anni passati, hanno molto inasprito i rapporti tra avvocati e Ministro della Giustizia. Non si comprende per quale motivo si sia ricorso alla decretazione d’urgenza per la conciliazione obbligatoria, che rischia così di costituire nuovamente materia di giudizio per la Corte Costituzionale . Al Ministro Cancellieri – conclude Perifano - chiediamo al più presto un confronto, in nome dell’attenzione nei confronti delle esigenze del cittadino che aveva sottolineato al momento del suo insediamento e che con il blitz di sabato dimostra , invece, di avere rapidamente dimenticato”. Per evitare un’altra bocciatura da parte della Consulta che nell'ottobre scorso aveva cassato le misure applicative sulla conciliazione obbligatoria sotto il profilo dell'eccesso di delega, la Cancellieri la ripropone come strumento deflattivo del contenzioso civile: viene pertanto ripristinato il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità. Un'obbligatorietà ora che ora non si basa più su una delega e quindi non rischia di essere nuovamente bocciata dalla Consulta. Rispetto al vecchio assetto della conciliazione sono 8 i punti di novità che la relazione tecnica al decreto indica come qualificanti e, in gran parte, si sottolinea, in adesione alle richieste dell'avvocatura. Nel dettaglio:
1) esclusione delle liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (le altre materie, dal condominio alle successioni sono confermate);
2) introduzione della mediazione prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre nell'area generale dei diritti disponibili;
3) integrale gratuità della mediazione, anche nel caso del punto precedente, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;
5) forfetizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare;
6) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, invece di 4, trascorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
7) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale, l'accordo concluso davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;
8) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.
In particolare, sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile, alla prima udienza o sino al termine dell'istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.
Le altre misure sul fronte Giustizia
Giudici Ausiliari - Per abbattere l'arretrato si punta sull'impiego straordinario di risorse aggiuntive a supporto dell'atti vita della Corte d'appello: per un periodo di cinque anni saranno impiegati 400 giudici ausiliari, selezionati tramite un concorso per titoli tra magistrati e avvocati dello Stato in pensione, professori e ricercatori universitari, avvocati e notai
Stage per i giovani - Per aumentare l'efficienza della giustizia civile, viene data la possibilità ai laureati in giurisprudenza più meritevoli di svolgere uno stage di formazione negli uffici giudiziari dei tribunali e delle corti d'appello. Inoltre, 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal Csm alle sezioni civili della Cassazione
Concordato Preventivo - Per impedire condotte abusive dello strumento del concordato preventivo, l'impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l'elenco dei suoi creditori e dei debiti. Il tribunale potrà nominare un commissario che controllerà se l'impresa si sta attivando per predisporre una proposta di pagamento ai creditori
Decreti Ingiuntivi - Più veloci i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi: quando il convenuto in opposizione chiede di anticipare l'udienza, il giudice deve fissare entra trenta giorni rispetto alla scadenza del termine minimo a comparire. Il giudice deve provvedere alla prima udienza sull'istanza di concessione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo
Delega al Notaio - Per ridurre i tempi di definizione dei processi di divisione di beni in comproprietà, e per agevolare la circolazione degli immobili sul mercato, viene introdotta la delega delle operazioni di divisione a un notaio nominato dal giudice, quando ci sia di accordo tra i comproprietari sulla necessità di suddividere il bene
Foro delle Imprese estere – Per incentivare gli investimenti stranieri in Italia, le cause che coinvolgono gli investitori esteri che non hanno una sede in Italia vengono concentrate sui tribunali e sulle Corti d'appello di Milano, Roma e Napoli (città ben collegate con l'estero), consentendo così una maggiore prevedibilità delle decisioni e minori costi logicistici
Sentenza Breve - Viene modificato l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, stabilendo che la motivazione della sentenza civile deve consistere nella «concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto rilevanti», anche attraverso il riferimento esclusivo a precedenti conformi e il rinvio a specifici contenuti degli atti difensivi o comunque di causa.
Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 17.6.2013)