Nulla la cartella esattoriale non adeguatamente motivata, in quanto, attraverso essa, il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale.
Così si è pronunciata la sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione che, con ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società contribuente.
Nella fattispecie, la predetta società aveva presentato ricorso (che era stato accolto) avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 54 bis del d.P.R. 633/1972 relativa ad Iva dell’anno 2003, sostenendo che fosse nulla per carenza di motivazione.
La Suprema Corte ha confermato, con l’ordinanza in oggetto, quanto deciso nei precedenti gradi di giudizio. La cartella di pagamento costituisce, secondo gli Ermellini, l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata. Ciò è desumibile dal principio secondo cui “la cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, giacché nessuna equipollenza assume rilievo essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella”.
Biancamaria Consales (da diritto.it del 20.6.2013)