Chiarite anche le modalità di trasmissione tra ufficio e avvocati. Dal 18 maggio nuove regole per il processo telematico. A fare da punto di riferimento sia nel civile sia nel penale diventerà a breve il decreto n. 44 del ministero della Giustizia che è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 89 con la data del 18 aprile.
Il provvedimento, atteso dal 2009, quando con il decreto legge n. 193 venne disposto un pacchetto di misure urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario (erano previste anche disposizioni per risolvere il problema delle sedi disagiate), definisce «le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». Regole che saranno operative tra 30 giorni.
Il decreto abbina a una prima parte nella quale vengono meglio determinate le caratteristiche di alcuni soggetti (gestore dei servizi telematici e della posta certificata), strumenti (portale dei servizi telematici, registro generale degli indirizzi elettronici, sistemi informatici per abilitati interni ed esterni), un'altra più dinamica nella quale vengono delineate le procedure di acceso e di scambio della documentazione giuridica online.
Per esempio, il deposito dell'atto di un processo da parte di un soggetto abilitato interno (è il caso di un magistrato) e sottoscritto con firma digitale è inserito nel fascicolo informatico con precedente attestazione da parte della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario attraverso l'apposizione della data e della propria firma digitale; oppure, la comunicazione per via telematica all'esterno avviene attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario e, per esempio, dell'avvocato.
La comunicazione online viene poi considerata perfezionata nel momento in cui viene prodotta la ricevuta di avvenuta consegna. Il decreto del ministero della Giustizia, però, definisce anche l'iter da seguire per effettuare le notificazioni, sia quelle da ufficio giudiziario all'esterno sia quelle tra avvocati, con regole specifiche per la parte rimasta contumace che ha comunque diritto a prendere visione degli atti del procedimento attraverso un accesso al portale dei servizi telematici.
Un denso articolo è poi dedicato alla misure da osservare nella fase delle indagini preliminari. Misure che coinvolgono soprattutto i pubblici ministeri e gli ufficiali di polizia giudiziaria.
Chiarito anche l'identikit della casella di posta elettronica certificata di cui deve disporre il soggetto abilitato esterno, dai filtri antispam agli avvisi di saturazione della casella, dai controlli antivirus alla capienza.
Cruciali le precisazioni sulla fisionomia delle porte di accesso al dominio giustizia. Punti di accesso possono essere costituiti dai consigli degli ordini professionali, dal Cnf, dal Notariato, dalle Regioni, dalle Camere di commercio per le imprese iscritte nel registro. A chiudere il cerchio anche le norme sull'effettuazione in via digitale dei pagamenti del contributo unificato e degli altri diritti e spese.
(Da Il Sole 24 ore del 19.4.2011)