Lecito il divieto d'installazione a meno di un metro dal confine del balcone
Va bene la libertà d'antenna, ma il condominio può sempre disciplinare le modalità d'installazione delle parabole per proprietari dei singoli appartamenti: lasciando a ciascuno piena autonomia, infatti, si rischierebbe un uso distorto dei beni comuni. È quanto emerge da una recente sentenza emessa dalla prima sezione civile del tribunale di Varese (estensore giudice Giuseppe Buffone).
Regole per l'etere
La facoltà di installare l'antenna parabolica a casa, che non costituisce «innovazione» in senso tecnico, discende direttamente dalla diritto all'informazione tutelato dall'articolo 21 della Costituzione: risulta tuttavia legittima la delibera condominiale che impone ai singoli proprietari installare gli impianti soltanto sugli spazi di loro pertinenza. Nella specie alcuni condomini ottengono dal giudice che i vicini inadempienti debbano smontare le loro antenne e riposizionarle negli spazi indicati nella decisione dell'assemblea, vale a dire ponendole al centro della porzione di tetto di pertinenza oppure sul balcone, a un metro dal confine col vicino. Se infatti è vero che c'è libertà d'antenna, risulta altrettanto incontestabile che riconoscere un potere indiscriminato a ciascun condomino nell'installazione può determinare indebite limitazioni della cosa comune: servono dunque regole per evitare pregiudizi all'uso del bene da parte di ciascun condomino così come ogni tipo di danno alle parti comuni.
Censura intempestiva
Non giova ai condomini indisciplinati eccepire la tardività della delibera "incriminata": è escluso che sussista la fattispecie invalidatoria della nullità, mentre le eventuali deficienze da inscrivere nell'alveo dell'annullabilità, dovevano essere introdotte in giudizio nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 1137 Cc («Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti»).
Dario Ferrara (da cassazione.net)