Non è possibile promuovere un nuovo giudizio per ottenere il rimborso delle spese legali affrontate prima di proporre quel giudizio al fine di valutare la convenienza di instaurarlo.
È quanto affermato dalla Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8985 depositata il 19 aprile.
La vicenda
Dopo aver ottenuto l’annullamento di una multa relativa ad un’infrazione del codice della strada poiché il relativo verbale non era stato notificato nei termini di legge, una donna conveniva innanzi al Giudice di pace la società di riscossione e la prefettura, affinché fossero condannate al risarcimento dei danni subiti: a seguito di quella notifica la signora si era dovuta rivolgere ad un legale, si sentiva frustrata, turbata, impotente e stressata.
Riconosciuto solo il danno patrimoniale
Il giudice di pace, decidendo secondo equità, ha escluso la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale ma ha, invece, riconosciuto quello patrimoniale sul rilievo che nella precedente sentenza il giudice di pace si era riferito alle sole spese processuali e non a quelle stragiudiziali anteriori all'instaurazione del giudizio ed affrontate "al fine della valutazione sulla convenienza" di instaurarlo.
Non è possibile promuovere un nuovo giudizio per il rimborso delle spese legali
La società di riscossione ricorre per cassazione, lamentando violazione del giudicato: la pronuncia sulle spese legali, anche anteriori alla causa, sostenute dalla donna, doveva essere ricompresa nella statuizione sulle spese processuali, adottata a chiusura del giudizio che aveva annullato la cartella di pagamento. Inoltre, a detta della ricorrente, la signora avrebbe potuto caso mai impugnare quella sentenza, dolendosi della compensazione che necessariamente comprendeva l'attività stragiudiziale, strumentale a quella processuale poi espletata, ma non promuovere un nuovo giudizio per richiedere di essere tenuta indenne di quanto aveva versato al legale prima di insorgere contro la cartella di pagamento.
Violato il giudicato esterno, rilevabile anche d'ufficio
Tale linea difensiva viene condivisa dalla Suprema Corte: le spese per l'assistenza legale anteriori all'instaurazione del processo rientrano fra quelle concernenti lo "studio della controversia", che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice che provvede sulla domanda, che, nel caso in esame, ha già necessariamente statuito su quelle spese, ritenendo di compensarle. Va conseguentemente escluso che, esaurito un giudizio, si possa nuovamente adire il giudice con autonoma domanda, con la quale si richieda il rimborso delle spese legali affrontate prima di proporre quel giudizio al fine di valutare la convenienza di instaurarlo.
(Da avvocati.it del 22.4.2011)