sabato 16 aprile 2011

Condominio, serve la citazione per chiedere l'annullamento della delibera assembleare

 Le Sezioni unite: anche la forma del ricorso è valida
se l'atto perviene al giudice entro trenta giorni

È la citazione la strada da battere per proporre la domanda di annullamento della delibera condominiale. L'articolo 1137 Cc, infatti, non disciplina la forma dell'impugnazione che, dunque, resta soggetta alla regola di cui all'articolo 163 Cpc. Se tuttavia la domanda è proposta impropriamente con il ricorso, invece che con la citazione, essa può egualmente essere ritenuta valida a patto che l'atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall'articolo 1137 Cc. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con una sentenza depositata il 14 aprile 2011 che risolve un contrasto giurisprudenziale.
An e quomodo
La norma di cui all'articolo 1137 Cc, spiega il massimo consesso nomofilattico, si limita a consentire «ai dissenzienti e agli assenti» all'assemblea di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate. Ma nulla dispone rispetto alle modalità di impugnazione, che dunque vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'articolo 163 Cpc («la domanda si propone mediante citazione»). È vero: nell'articolo 1137 Cc si parla esplicitamente di «ricorso», ma non dimentichiamo che la disposizione è inserita nel codice civile, corpus di norme destinato alla configurazione dei diritti e all'apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale e non anche sotto quello procedurale. Insomma: il termine "ricorso" è impiegato nel senso generico di "istanza giudiziale". La soluzione che individua nella citazione la forma corretta di impugnazione ha poi il pregio di evitare la situazione paradossale che l'orientamento contrario può creare fra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, dal momento che soltanto alle prime si ritiene unanimemente applicabile l'articolo 1137 Cc: di conseguenza le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l'annullamento.
Incombente inutile
Il ricorso, anche se non è il mezzo d'impugnazione corretto, raggiunge comunque l'obiettivo di costituire il rapporto processuale e risulta valido purché l'atto sia presentato al giudice entro il termine posto dall'articolo 1137 Cc. È invece escluso che la necessità del rispetto dei trenta giorni sia estesa anche alla notificazione: ciò non risponderebbe ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre graverebbe l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Accolto, nella specie, il ricorso secondo cui la Corte d'appello ha escluso erroneamente che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall'articolo 1137 Cc, fosse idonea ad evitare la decadenza comminata dalla disposizione. Sarà il giudice del rinvio, dunque, a mettere la parola "fine" alla vicenda.

Dario Ferrara (da cassazione.net)