lunedì 18 aprile 2011

Accertamento e sanzioni al contribuente

Cass. Civ. Sez. Tributaria, ordinanza 15.3.2011 n. 6056

Il contribuente che, recependo le indicazioni fornite dal fisco, ha violato norme tributarie può salvarsi dalle sanzioni ma non anche dall’accertamento.
Così precisano i giudici di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza del 15 marzo 2011, n. 6056.
Nel caso di specie, oggetto di commento, un contribuente, in virtù dei chiarimenti forniti e contenuti in una circolare dell’amministrazione finanziaria (che successivamente aveva mutato orientamento) ha ritenuto che gli spettassero dei crediti di imposta per l’assunzione di un prestatore di lavoro.
Veniva notificato al contribuente un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte sui redditi; da ciò l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente.
Sia in primo grado che in appello i giudici accoglievano le richieste e le ragioni del contribuente; la questione si spostava, in seguito al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
I giudici di Piazza Cavour, nella sentenza de qua, hanno stabilito la legittimità dell’avviso di accertamento, considerando il fatto che le circolari ministeriali, come già evidenziato, in materia tributaria non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi.
Da ciò ne consegue il fatto che nella ipotesi in cui il contribuente si conformi ad una erronea interpretazione fornita dall’amministrazione in una circolare, poi modificata, può essere esclusa solo l’irrogazione delle sanzioni (in base al principio di tutela dell’affidamento) ma non l’accertamento per il recupero di maggiori imposte sui redditi.

(Da Altalex del 7.4.2011. Nota di Manuela Rinaldi)