Stessa casa, ma su piani diversi: il caso
La Cassazione ha affrontato il tema della c.d. “coppia aperta” con la sentenza n. 9074 del 20 aprile rigettando il ricorso principale di un facoltoso imprenditore milanese – ma anche quello incidentale della moglie - che aveva richiesto l'addebito della separazione alla donna in considerazione della ben nota relazione extraconiugale mantenuta in costanza di matrimonio.
Le risultanze istruttorie in fase di merito hanno dimostrato che il tradimento era da molti anni reciproco e frutto della comune scelta di instaurare un regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale, decidendo di vivere sotto lo stesso tetto, ma su piani diversi della casa, e di coltivare abitudini, stili di vita, interessi e svaghi non coincidenti.
Il Tribunale di Milano addebita la separazione alla moglie in virtù del tradimento emerso, ma la Corte d'Appello ribalta il verdetto accogliendo il gravame di lei ed eliminando l'addebito.
Quando manca l’affectio coniugalis
La Cassazione sposa le argomentazioni dei giudici d’appello sottolineando come la reiterata inosservanza da parte di entrambi i coniugi dell'obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto già di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi.
(Da avvocati.it del 27.4.2011)