La fattispecie
Un medico non presentava la dichiarazione IVA poiché non aveva ancora ricevuto tutti i pagamenti per le prestazioni professionali svolte; conseguentemente l'ufficio finanziario emetteva avviso di rettifica. Il professionista impugnava l'atto impositivo e la CTR della Campania ne riconosceva l'illegittimità. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, ma inutilmente.
Le prestazioni si intendono effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
Sussiste - spiega la Corte Suprema - una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce. Per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la stessa sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo.
Pertanto, ai fini della dichiarazione annuale IVA, il volume d'affari deve essere calcolato in relazione alla data di pagamento dei corrispettivi e non già a quella di effettiva esecuzione delle prestazioni professionali svolte.
(Da avvocati.it del 27.4.2011)