mercoledì 13 aprile 2011

MEDIAZIONE: ACCOLTI I DUBBI DI COSTITUZIONALITA’ DA TEMPO ESPRESSI DAL CNF

Il Cnf accoglie con soddisfazione l’ordinanza di oggi (ieri, ndAGANews) con la quale il TAR Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità di alcune norme del decreto legislativo con si è attuata la delega prevista dalla legge n.69 del 2009 relativamente alla mediazione mediante conciliazione.
In particolare il Tar ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità relative alla l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, la sua configurazione come condizione di procedibilità e la previsione di requisiti di “serietà ed efficienza”, e non anche di professionalità e competenza che debbono possedere gli organismi di conciliazione. “E’ una decisione di notevole importanza, che conferma i dubbi da noi sollevati". Così il presidente Guido Alpa ha commentato la notizia, ricordando che “com'è noto, il Cnf ha sempre espresso riserve non sulla mediazione in quanto tale, ma sul modello di mediazione scelto dal legislatore delegato. “Un conto è la mediazione scelta volontariamente dalle parti, altro conto l’obbligo di effettuare il tentativo”. Il TAR ha rimesso al merito la discussione sull’altra questione pur essa investita dal dubbio di costituzionalità costituita dalla previsione della necessari età dell’assistenza tecnica. “Come è possibile conciliare dinanzi ad un organismo senza essere consapevoli dei propri diritti e delle fondatezze delle proprie pretese?”, osserva Alpa ; e poi, “è possibile fare proposte che coinvolgono diritti senza essere competenti in materie giuridiche?”. Il Consiglio Nazionale Forense sta predisponendo un testo di revisione della normativa, per renderlo compatibile con le esigenze di giustizia dei cittadini e con quanto da tempo l’ Avvocatura va sostenendo, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali.

Claudia Morelli (dal sito del CNF – 12.4.2011)