Escluso il risarcimento dei danni per la perdita del tempo libero subita da un avvocato, che aveva perso 4 ore per farsi riattivare la linea adsl a causa delle informazioni sbagliate fornite dall’operatore telefonico: il diritto al tempo libero non esiste.
Si è così espressa la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9422 del 27 aprile.
La fattispecie
Un avvocato, che aveva perso quattro ore per farsi riattivare la linea adsl di Telecom a causa delle informazioni sbagliate fornite dall’operatore telefonico, chiedeva il risarcimento dei danni per la perdita del tempo libero. Il Tribunale prima, la Corte d’appello poi e giudici di legittimità da ultimo rigettavano la domanda, riconoscendo solo il diritto al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima sospensione delle linee telefoniche urbane e per le errate informazioni ricevute.
Il tempo libero non è un diritto fondamentale
Non solo la Costituzione italiana, ma anche la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, il Trattato di Lisbona con la Carta di Nizza, la Carta sociale Europea «non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto, e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione».
Niente risarcimento per le ore perse a risolvere i guasti telefonici
In conclusione, per gli Ermellini va escluso il risarcimento «per un problema che si manifesta con preoccupante frequenza nella vita quotidiana, per cui gli utenti sono costretti a trascorrere ore a stare in coda, per un periodo di tempo tale da diventare causa primaria della oggettiva insufficienza di ogni giornata ad adempiere alle proprie incombenze lavorative».
(Da avvocati.it del 29.4.2011)