mercoledì 27 aprile 2011

Riceve la casa in regalo, ma non paga il funerale al donante

Revocato l'atto di liberalità. La natura remuneratoria non impedisce
la risoluzione per l'inadempimento dell'onere di assistenza

Accudirli e assisterli fino alla morte. E prendersi cura della loro sepoltura. C'è scritto chiaro e tondo nell'atto quali sono gli obblighi in favore dei donanti a carico dei donatari, che pure ricevono in cambio un appartamento. Eppure, quando uno dei due coniugi-benefattori se ne va al Creatore, i beneficati non adempiono all'obbligo di pagare le spese funerarie. E allora, contrariamente a quanto deciso in primo grado, la donazione deve essere dichiarata risolta. È quanto emerge da una sentenza emessa il 26 aprile 2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Modus in rebus
Non conta che la donazione abbia carattere remuneratorio (anzi «rimuneratorio», come dice il codice civile): non rileva, cioè, che l'atto di liberalità sia effettuato per compensare precedenti servigi resi dal donatario in favore del donante. La donazione, infatti, può ben essere remuneratoria per il passato e modale per il futuro: vale a dire che l'atto può ben prevedere espressamente la risoluzione in caso dell'adempimento di uno degli oneri posti a carico del donatario. Né si può legittimamente eccepire che la risoluzione in caso mancato adempimento del modus previsto sia una mera clausola di stile. Nel caso di specie, fra l'altro, la coppia dei donatari comincia ad assistere la coppia di donanti soltanto poco prima della liberalità, tanto da far dubitare della stessa natura remuneratoria dell'atto.

Dario Ferrara (da cassazione.net)