Corte Costituzionale, sentenza
n.37/2015
La
sentenza tanto attesa dell’Ill.ma Corte
Costituzionale è stata emessa pochi
giorni fa ovvero la sent. n. 37/2015.
I
dirigenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno rivestito il ruolo di “dirigenti
di fiducia” presso l’Amministrazione finanziaria, non perché avessero vinto il concorso ma solo
per coprire dei posti vacanti per un
certo periodo di tempo, sono tutti
"fasulli".
Il
decreto legge del 2012 aveva tentato di porre rimedio alle cariche
temporanee dei falsi dirigenti,
prorogando il tempo di durata della loro carica provvisoria e di conseguenza
sanava tutti i vizi di legittimità degli atti firmati dai dirigenti senza
titoli.
Ma
la Corte
Costituzionale ha sconfessato il decreto legge, ed
esprimendosi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma
24, del D.L 2 marzo 2012, n. 16 posta dal Consiglio di Stato con ordinanza del
2013, ne ha dichiarato la sua illegittimità.
Tante le sentenze dunque che condannano gli organi apicali dell’Agenzia delle
Entrate.
Il consiglio di Stato, sent. n. 5451/2013;
CTP Messina 2563/2012;
TAR del Lazio sent. n 06884/2010;
nonché dalla ecc.ma Corte Costituzionale
con le sent. n. . 4557 del 2009,
Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011 ed
ancora sent. n. 14942 del 14.06.2013.
“
NON ESISTONO REGGENZE DI FIDUCIA”.
Quindi l’Agenzia
delle Entrate, a far data dal
1992, per carenza
di organo direttivo ha fatto ricorso
a delle reggenze che sono per natura provvisorie ed ha illegittimamente autorizzato a firmare degli atti in qualità di
dirigenti, dei funzionari pubblici senza
qualifica né titoli né alcun conferimento di legge.
Questa
evidente illegittimità eseguita dall’Agenzia delle Entrate è già stata
censurata dal TAR Lazio nella precitata Sentenza, ma la logica conseguenza non
può che essere l’inesistenza di tutti gli atti che questi funzionari reggenti,
ma non dirigenti, hanno firmato e trasmesso. L’Agenzia delle Entrate, dando
incarico di dirigenti a semplici
funzionari non in possesso della qualifica relativa, ha ecceduto nel suo potere
di deroga a norme di rango superiori, al di fuori delle ipotesi tassativamente
previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che
l’Ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla
qualifica dirigenziale.
Eppure
la Costituzione è chiara, nel
suo art.97 c.3: “Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge” .
In
tutti questi anni c’è stato un eccesso di potere e sviamento. L’Agenzia delle
Entrate con quella delibera, ma ormai era prassi dal 1992, oltrepassava i limiti della propria autonomia
regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica
dirigenziale.
Si
fa presente che è stato accertato nella sentenza del Tar del Lazio che ci sono
767 posti di Dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o
vacanti.
Insomma
più della metà dei dirigenti che hanno firmato gli atti in questi anni non
avevano i poteri per farlo e tutte le cartelle di Equitalia trasmesse
dall’Agenzia delle Entrate ma firmate dai questi dirigenti sono INESISTENTI.
Floriana Baldino (da
studiocataldi.it del 18.3.2015)