La
vendita di un’abitazione senza il diritto d’uso del posto auto condominiale è
illegittima e può comportare la nullità dello stesso contratto. Lo ha chiarito la Cassazione con la
sentenza n. 4733 depositata ieri in una vicenda relativa alla compravendita di
un appartamento posto nella periferia di Roma, nella quale il venditore aveva
alienato solo l’immobile mantenendo il diritto d’uso del parcheggio condominiale
giacchè connesso ad una veranda abusiva ubicata nello stesso edificio.
I
coniugi acquirenti, invece, dando per scontato che insieme all’appartamento
andava abbinato anche il beneficio del posto auto numerato in condominio,
contro la decisione del giudice d’appello, adivano la Cassazione.
E
a ben vedere, perché la Corte
ha confermato la loro tesi.
“Bacchettando”
la Corte
d’Appello di Roma, che aveva dato ragione al venditore senza tenere conto della
natura del diritto all’uso e al godimento del posto auto condominiale e
soprattutto ritenendo “irrilevante” la natura abusiva del vincolo di pertinenza
dallo stesso creato, i giudici della S.C. hanno annullato la sentenza.
Secondo
la Cassazione,
infatti, la normativa di riferimento (l’art. 41-sexies della l. n. 1150/1942),
disponendo la dotazione di parcheggi nelle costruzioni realizzate dopo l’1
settembre 1967, pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra la cubatura
totale dell’edificio e gli spazi destinati a parcheggio, facendo sorgere in tal
modo un diritto reale d’uso sugli stessi a favore di tutti condomini.
Sbagliando,
pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto legittima la riserva operata
dall’alienante sul parcheggio condominiale, una volta acclarata che la stessa
era legata all’unità immobiliare abusiva (la veranda) realizzata ex post.
In
tal modo, infatti, “mediante l’alterazione del precedente standard
urbanistico”, cioè del rapporto tra la superficie di parcheggio e i metri cubi
di costruzione, risultava eluso, in danno del diritto degli acquirenti
dell’immobile di fruire anche del posto auto sotto forma di diritto reale
d’uso, lo stesso vincolo di destinazione imposto dalla normativa. Su
quest’assunto, pertanto, la s.C. ha cassato la sentenza con rinvio.
Marina Crisafi (da
studiocataldi.it dell’11.3.2015)