La Corte di Cassazione, con sentenza 16 Febbraio 2015 n.
3079, affronta ancora una volta il tema del risarcimento del danno non
patrimoniale nell’ambito dei rapporti familiari.
Si
sofferma, in particolare, sull'illecito endofamiliare originato dal mancato
mantenimento di un figlio naturale da parte del genitore e la conseguente violazione di diritti fondamentali della
persona nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Come
già in precedenti pronunce, la
Corte ha infatti ribadito che l’obbligazione dei genitori
verso i figli sorge per effetto stesso della loro nascita e prescinde da alcuna
domanda giudiziale della paternità o maternità.
Tale
accertamento implica che il genitore assolva ai sensi dell’art. 261 c.c. tutti
i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello di mantenimento ai
sensi dell’art. 148 c.c. con conseguente diritto del figlio al risarcimento del
danno patrimoniale per l’inadempimento dell’obbligazione sino al momento della
pronuncia e, qualora sia accertato, come nel caso di specie, un totale
disinteresse del genitore, anche del danno non patrimoniale.
Tale
disinteresse mostrato dal genitore nei confronti di un figlio, se da un lato
integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione,
dall'altro determina una profonda ferita
di quei diritti derivanti dal rapporto di filiazione che trovano tutela nella carta costituzionale
e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.
Maria De Filippis (da studiocataldi.it)