martedì 3 marzo 2015

Diritto al risarcimento per la figlia trascurata dal padre

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 Febbraio 2015 n. 3079, affronta ancora una volta il tema del risarcimento del danno non patrimoniale nell’ambito dei rapporti familiari.
Si sofferma, in particolare, sull'illecito endofamiliare originato dal mancato mantenimento di un figlio naturale da parte del genitore e la conseguente  violazione di diritti fondamentali della persona nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Come già in precedenti pronunce, la Corte ha infatti ribadito che l’obbligazione dei genitori verso i figli sorge per effetto stesso della loro nascita e prescinde da alcuna domanda giudiziale della paternità o maternità.

Tale accertamento implica che il genitore assolva ai sensi dell’art. 261 c.c. tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello di mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c. con conseguente diritto del figlio al risarcimento del danno patrimoniale per l’inadempimento dell’obbligazione sino al momento della pronuncia e, qualora sia accertato, come nel caso di specie, un totale disinteresse del genitore, anche del danno non patrimoniale.

Tale disinteresse mostrato dal genitore nei confronti di un figlio, se da un lato integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, dall'altro determina  una profonda ferita di quei diritti derivanti dal rapporto di filiazione  che trovano tutela nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.


Maria De Filippis (da studiocataldi.it)