Prima
la L. 247/2012 e
successivamente il nuovo regolamento dei contributi, esitato da Cassa Forense
in attuazione del comma 9 dell'art. 21 della citata legge, hanno profondamente
innovato gli istituti della cancellazione e della sospensione, nonché i
relativi presupposti ed effetti.
Di
vero, nel sistema previgente, salvi i casi di iscrizione facoltativa, l'obbligo
di iscrizione a Cassa Forense scattava con il raggiungimento del parametro
reddituale minimo previsto.
Inoltre
era necessario, ai fini della continuità professionale, mantenere, nel corso
degli anni e per ogni anno, un reddito, almeno pari al tetto reddituale minimo,
salvo i casi di compensazione con la media reddituale.
Da
tale sistema ne derivava che la cancellazione d'ufficio poteva avvenire
solamente nell'ipotesi di sopravvenuta accertata incompatibilità, nonché
nell'ipotesi di cancellazione da tutti gli Albi. Mentre la cancellazione a
domanda, poteva avvenire a) per la mancanza di continuità professionale; b) per
definitiva cessazione dell'attività professionale con chiusura della partita
IVA; c) infine per il praticante abilitato al patrocinio in qualunque momento a
presentazione della domanda di cancellazione.
Con
l'entrata in vigore della L. 247/2012, o meglio con l'approvazione e
pubblicazione del nuovo regolamento dei contributi, avvenuta il 20 agosto 2014,
il sistema della cancellazione, come si diceva, è stato profondamente
modificato.
Infatti,
ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della L. 247/2012 "L'iscrizione agli
Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense."
Dalla
citata disposizione normativa e dal successivo regolamento, emanato da Cassa
Forense, ne deriva che l'unico presupposto, necessario e sufficiente, per
l'iscrizione alla Cassa e per il mantenimento di tale iscrizione, è la delibera
del COA che dispone l'iscrizione all'Albo. Quindi non più domanda da parte
dell'iscritto, né verifica della continuità professionale, né tantomeno
verifica di eventuali casi di incompatibilità, essendo questi ultimi demandati
esclusivamente ai COA.
Dalla
superiore, radicale, innovazione normativa, ne è conseguita la previsione
dell'art. 6 del nuovo regolamento dei contributi che disciplina, espressamente,
le ipotesi di cancellazione dalla Cassa.
Ebbene,
ai sensi del predetto articolo, la cancellazione dalla Cassa avviene, per gli
avvocati, d'ufficio, esclusivamente nell'ipotesi di loro cancellazione
dall'albo, nonché nell'ipotesi di sua sospensione volontaria annotata nell'albo
ai sensi dell'art. 20 comma 2 e 3 della L. 247/2012, mentre per i praticanti
avvocati la cancellazione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva nel
caso di cancellazione dal registro dei praticanti non seguita dall'iscrizione
all'Albo degli Avvocati, ovvero a domanda negli altri casi.
Si
diceva poc'anzi che uno dei casi di cancellazione dalla Cassa è la sospensione
facoltativa, annotata all'Albo ex art. 20 comma 2 e 3 L. 247/2012.
Ebbene
quest'istituto rappresenta una notevole novità.
Cassa
Forense ha parecchio ragionato durante i lavori per la redazione del
regolamento, sugli effetti di tale sospensione ai fini dell'iscrizione, ovvero
del mantenimento della detta a Cassa Forense. Di vero, a seguito della
sospensione facoltativa, viene mantenuta l'iscrizione all'albo e, quindi, in
linea puramente teorica, si continua a permanere nella previsione di cui al
comma 8 dell'art. 21 della L. 247/2012, con la conseguente permanenza, sempre
in linea teorica, della iscrizione a Cassa. Infatti l'avvocato continua a
mantenere l'iscrizione all'albo; viene privato solamente dello ius postulandi.
Ma,
se si fosse acceduto a detta interpretazione, poiché la sospensione non è
soggetta a termine, si sarebbe creata l'assurda, ipotetica situazione secondo
la quale, un avvocato, che non ha mai esercitato la professione in quanto
sospeso facoltativamente, con il pagamento dei contributi minimi, avrebbe
avuto, comunque, diritto sia alla assistenza, sia, ancora, al trattamento
previdenziale, con intuibili refluenze sulla stabilità del sistema. Situazione,
certamente, illogica.
Ed
ecco perché si è ritenuto di accedere alla tesi secondo la quale l'avvocato
sospeso facoltativamente, non esercitando la professione di avvocato, viene
cancellato dalla Cassa.
Inoltre,
nel periodo transitorio (art. 12 Regolamento contributi) è previsto, in via
eccezionale, che nessun contributo soggettivo minimo verrà richiesto per il
2014 e per il 2015 laddove l'avvocato proceda alla cancellazione da tutti gli
albi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del regolamento, ovvero, entro 90
giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa.
Da
parte di taluni professionisti si è sostenuto che la eccezionale e speciale
disciplina di esonero della contribuzione minima di cui al citato art. 12 primo
comma possa riguardare non solo i professionisti che si cancellino dagli Albi,
nei termini sopra evidenziati, ma anche coloro che, entro lo stesso termine,
procedono semplicemente alla sospensione ai sensi dell'art. 20 2 e 3 comma L.
247/2012.
Il
Consiglio di Amministrazione ha affrontato la problematica e, al fine di
dissipare ogni dubbio, con delibera n.763 del 18/12/2014, ha stabilito:
"che
il disposto di cui al primo comma dell'art. 12 del regolamento di attuazione
dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, vada limitato alla sola ipotesi
tipica ivi contemplata, di cancellazione da tutti gli Albi professionali non
seguita da reiscrizione entro il successivo anno solare.
In
caso di mera "sospensione" dall'Albo ordinario ex art. 20, secondo
comma, legge 247/2012, si procederà a cancellazione dalla Cassa ex art. 6,
primo comma, del citato regolamento con esonero dalla contribuzione a partire
dal primo anno successivo a quello della "sospensione" ma fermo
restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato
in costanza di iscrizione alla cassa".
In
altre parole, la previsione di cui all'art. 12 primo comma del regolamento, con
le relative agevolazioni, si applica esclusivamente nell'ipotesi ivi prevista e
non è estensibile, analogicamente, ad altri istituti.
Santi Geraci –
Vicepresidente Vicario di Cassa Forense (da CF News del Marzo 2015)