sabato 28 marzo 2015

Cassa, cancellazione e sospensione

Prima la L. 247/2012 e successivamente il nuovo regolamento dei contributi, esitato da Cassa Forense in attuazione del comma 9 dell'art. 21 della citata legge, hanno profondamente innovato gli istituti della cancellazione e della sospensione, nonché i relativi presupposti ed effetti.
Di vero, nel sistema previgente, salvi i casi di iscrizione facoltativa, l'obbligo di iscrizione a Cassa Forense scattava con il raggiungimento del parametro reddituale minimo previsto.

Inoltre era necessario, ai fini della continuità professionale, mantenere, nel corso degli anni e per ogni anno, un reddito, almeno pari al tetto reddituale minimo, salvo i casi di compensazione con la media reddituale.

Da tale sistema ne derivava che la cancellazione d'ufficio poteva avvenire solamente nell'ipotesi di sopravvenuta accertata incompatibilità, nonché nell'ipotesi di cancellazione da tutti gli Albi. Mentre la cancellazione a domanda, poteva avvenire a) per la mancanza di continuità professionale; b) per definitiva cessazione dell'attività professionale con chiusura della partita IVA; c) infine per il praticante abilitato al patrocinio in qualunque momento a presentazione della domanda di cancellazione.

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012, o meglio con l'approvazione e pubblicazione del nuovo regolamento dei contributi, avvenuta il 20 agosto 2014, il sistema della cancellazione, come si diceva, è stato profondamente modificato.

Infatti, ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della L. 247/2012 "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense."

Dalla citata disposizione normativa e dal successivo regolamento, emanato da Cassa Forense, ne deriva che l'unico presupposto, necessario e sufficiente, per l'iscrizione alla Cassa e per il mantenimento di tale iscrizione, è la delibera del COA che dispone l'iscrizione all'Albo. Quindi non più domanda da parte dell'iscritto, né verifica della continuità professionale, né tantomeno verifica di eventuali casi di incompatibilità, essendo questi ultimi demandati esclusivamente ai COA.

Dalla superiore, radicale, innovazione normativa, ne è conseguita la previsione dell'art. 6 del nuovo regolamento dei contributi che disciplina, espressamente, le ipotesi di cancellazione dalla Cassa.

Ebbene, ai sensi del predetto articolo, la cancellazione dalla Cassa avviene, per gli avvocati, d'ufficio, esclusivamente nell'ipotesi di loro cancellazione dall'albo, nonché nell'ipotesi di sua sospensione volontaria annotata nell'albo ai sensi dell'art. 20 comma 2 e 3 della L. 247/2012, mentre per i praticanti avvocati la cancellazione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva nel caso di cancellazione dal registro dei praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati, ovvero a domanda negli altri casi.

Si diceva poc'anzi che uno dei casi di cancellazione dalla Cassa è la sospensione facoltativa, annotata all'Albo ex art. 20 comma 2 e 3 L. 247/2012.

Ebbene quest'istituto rappresenta una notevole novità.

Cassa Forense ha parecchio ragionato durante i lavori per la redazione del regolamento, sugli effetti di tale sospensione ai fini dell'iscrizione, ovvero del mantenimento della detta a Cassa Forense. Di vero, a seguito della sospensione facoltativa, viene mantenuta l'iscrizione all'albo e, quindi, in linea puramente teorica, si continua a permanere nella previsione di cui al comma 8 dell'art. 21 della L. 247/2012, con la conseguente permanenza, sempre in linea teorica, della iscrizione a Cassa. Infatti l'avvocato continua a mantenere l'iscrizione all'albo; viene privato solamente dello ius postulandi.

Ma, se si fosse acceduto a detta interpretazione, poiché la sospensione non è soggetta a termine, si sarebbe creata l'assurda, ipotetica situazione secondo la quale, un avvocato, che non ha mai esercitato la professione in quanto sospeso facoltativamente, con il pagamento dei contributi minimi, avrebbe avuto, comunque, diritto sia alla assistenza, sia, ancora, al trattamento previdenziale, con intuibili refluenze sulla stabilità del sistema. Situazione, certamente, illogica.

Ed ecco perché si è ritenuto di accedere alla tesi secondo la quale l'avvocato sospeso facoltativamente, non esercitando la professione di avvocato, viene cancellato dalla Cassa.

Inoltre, nel periodo transitorio (art. 12 Regolamento contributi) è previsto, in via eccezionale, che nessun contributo soggettivo minimo verrà richiesto per il 2014 e per il 2015 laddove l'avvocato proceda alla cancellazione da tutti gli albi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del regolamento, ovvero, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa.

Da parte di taluni professionisti si è sostenuto che la eccezionale e speciale disciplina di esonero della contribuzione minima di cui al citato art. 12 primo comma possa riguardare non solo i professionisti che si cancellino dagli Albi, nei termini sopra evidenziati, ma anche coloro che, entro lo stesso termine, procedono semplicemente alla sospensione ai sensi dell'art. 20 2 e 3 comma L. 247/2012.

Il Consiglio di Amministrazione ha affrontato la problematica e, al fine di dissipare ogni dubbio, con delibera n.763 del 18/12/2014, ha stabilito:

"che il disposto di cui al primo comma dell'art. 12 del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, vada limitato alla sola ipotesi tipica ivi contemplata, di cancellazione da tutti gli Albi professionali non seguita da reiscrizione entro il successivo anno solare.

In caso di mera "sospensione" dall'Albo ordinario ex art. 20, secondo comma, legge 247/2012, si procederà a cancellazione dalla Cassa ex art. 6, primo comma, del citato regolamento con esonero dalla contribuzione a partire dal primo anno successivo a quello della "sospensione" ma fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato in costanza di iscrizione alla cassa".

In altre parole, la previsione di cui all'art. 12 primo comma del regolamento, con le relative agevolazioni, si applica esclusivamente nell'ipotesi ivi prevista e non è estensibile, analogicamente, ad altri istituti.


Santi Geraci – Vicepresidente Vicario di Cassa Forense (da CF News del Marzo 2015)