No
all’archiviazione per tenuità del fatto per l’omicidio colposo e le lesioni
gravissime. Casomai ce ne fosse stato bisogno, la versione finale del decreto
legislativo che approda oggi al Consiglio dei ministri, esclude espressamente,
su indicazione del parere votato dalla Camera, l’applicazione dell’istituto
«quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non
volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona».
Il
provvedimento che oggi riceverà il via libera definitivo inserisce nel Codice
penale un nuovo articolo, il 131 bis, che permetterà di escludere la punibilità
quando per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del
pericolo, l’offesa va considerata di assai limitata rilevanza.
A
escludere l’irrilevanza dell’offesa ci sono i motivi abietti o futili, la
crudeltà, le sevizie, le condizioni di incapacità/impossibilità a difendersi
della vittima; mentre la condotta è abituale, anche su questo punto è stata
accolta una sollecitazione parlamentare, quando l’autore è dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure ha commesso più
reati della stessa indole o reati che hanno per oggetto condotte «plurime,
abituali e reiterate» (per esempio, lo stalking).
A
prova del fatto che non si tratta di un intervento di depenalizzazione stanno
due elementi: l’inserimento del procedimento di archiviazione nel casellario e,
anche questa è una novità dell’ultima ora, la previsione che il giudicato
penale sulla particolare tenuità del fatto ha effetti diretti nel giudizio
civile per il risarcimento del danno. Come spiega chiaramente la relazione al
decreto, infatti, l’esclusione da punibilità introdotta non è un verdetto di
assoluzione, ma, al contrario, accerta, in maniera definitiva, che il reato è
stato commesso e dalla persona dichiarata non punibile. L’imputato ha avuto
tutte le possibilità di difendersi in un procedimento che non si è concluso con
un decreto di archiviazione, ma con una sentenza penale passata in giudicato e,
quindi, a questo accertamento del fatto illecito che ha provocato anche un
danno deve essere assegnata rilevanza anche nel giudizio civile.
In
ogni caso, tanto la persona indagata, che potrebbe avere interesse a una
pronuncia di piena assoluzione e non a un giudizio di cui appunto resta traccia
nel casellario, tanto quella offesa devono essere informate da parte del
pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione. In questo modo, entro 10
giorni, potranno opporsi nel merito, senza però che alla persona offesa sia
attribuito un diritto di veto. Obiettivo del decreto è infatti da una parte
escludere dall’area della punibilità quei fatti storici che ne sembrano del
tutto immeritevoli sia alleggerire il carico giudiziario soprattutto, come
ovvio, quando l’archiviazione interviene nelle prime fasi del procedimento.
Giovanni Negri (da Il
Sole 24 ore del 12.3.2015)