Circolare Ministero Giustizia del 3
Marzo 2015
Il
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, al fine
di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, ha diramato una
circolare che fornisce indicazioni sul versamento del contributo unificato nei
giudizi di opposizione in materia di esecuzione.
L'opposizione
all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art.
619 c.p.c.) sono assoggettate al versamento del contributo unificato al momento
dell'iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azioni
che introducono normali ed ordinari processi di cognizione.
L'opposizione
agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), invece, soggiace al pagamento del
contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (art. 13, comma 2 D.P.R. n.
115/2002).
Il
Ministero chiarisce che se l'opposizione è proposta ad esecuzione già iniziata
non si apre una fase incidentale, da assoggettare ad autonomo contributo
unificato.
La
circolare, inoltre, esamina la questione relativa all'individuazione del
momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure
esecutive.
L'art.
518, comma 6 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 (art. 18), convertito
in L. n. 162/2014, prevede l'obbligo per il creditore procedente di depositare,
presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, la nota di
iscrizione a ruolo accompagnata dalle copie conformi del processo verbale di
pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ricevuti dall'ufficiale
giudiziario che ha compiuto le operazioni di pignoramento.
Il
Ministero della Giustizia evidenzia che, in base al dettato del D.P.R. n.
115/2002 (art. 14), nelle procedure esecutive il contributo unificato deve
essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita
da parte del creditore procedente.
Nelle
ipotesi in cui il creditore effettui contestualmente il deposito della nota di
iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e
dell'istanza di assegnazione e vendita, i dovrà procedere altresì al versamento
del contributo unificato.
(Da Altalex del
18.3.2015)