lunedì 23 marzo 2015

Contributo unificato nell’opposizione all'esecuzione

Circolare Ministero Giustizia del 3 Marzo 2015

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, al fine di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, ha diramato una circolare che fornisce indicazioni sul versamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione in materia di esecuzione.

L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.) sono assoggettate al versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione.

L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), invece, soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (art. 13, comma 2 D.P.R. n. 115/2002).

Il Ministero chiarisce che se l'opposizione è proposta ad esecuzione già iniziata non si apre una fase incidentale, da assoggettare ad autonomo contributo unificato.

La circolare, inoltre, esamina la questione relativa all'individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive.

L'art. 518, comma 6 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 (art. 18), convertito in L. n. 162/2014, prevede l'obbligo per il creditore procedente di depositare, presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo accompagnata dalle copie conformi del processo verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ricevuti dall'ufficiale giudiziario che ha compiuto le operazioni di pignoramento.

Il Ministero della Giustizia evidenzia che, in base al dettato del D.P.R. n. 115/2002 (art. 14), nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente.

Nelle ipotesi in cui il creditore effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita, i dovrà procedere altresì al versamento del contributo unificato.


(Da Altalex del 18.3.2015)