Il
Presidente del Tribunale di Milano interviene e fa chiarezza relativamente alla
pronuncia del 15 gennaio 2015 con la quale il Tribunale meneghino aveva
configurato la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3,
c.p.c. per la parte che, avendo
depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica in assenza
dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia” cartacea (così come previsto
dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di
Milano del 26 giugno 2014) in quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il
Collegio l’esame delle difese; “conseguentemente” il Tribunale condannava la
parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di
Euro 5.000,00!
La
pronuncia, come già scritto in altro articolo, ha suscitato nell’Avvocatura
grande e profonda indignazione ed ha dato origine a diverse e comprensibili
reazioni.
Il
sipario forse cala, su questa triste vicenda, con l’intervento del Presidente
del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro la quale, con comunicazione
inviata al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Presidente f.f.
e al Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano e al Presidente
della Sezione II Civile del Tribunale di Milano dott. Cesare de Sapia, nel
confermare e ribadire che il Protocollo siglato da magistratura e Ordine degli
avvocati ha come spirito quello di “spontanea e utile collaborazione fra
Tribunale e Foro” ha altresì dichiarato che “appare incompatibile il ricorso a
sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze
applicative connaturate a... un intervento così ampio e innovativo” come il
processo civile telematico.
Inutile
dire che vengono condivise ed apprezzate, anche per la tempestività, le parole
della dott.ssa Pomodoro la quale non ha esitato, con la citata comunicazione,
non solo a “bacchettare” (indirettamente) nella dovuta maniera gli autori della
decisione ma anche a prendere dagli stessi le distanze rendendo noto che “Già
con precedente nota di questa Presidenza dell’11 febbraio u.s., sulla base
della comunicazione del Presidente della seconda sezione civile, era stato
rilevato che la determinazione assunta “non costituisce una prassi di sezione”
… pertanto non posso che rifiutare di attribuire un significato di portata
generale all’adozione di quell’unico decreto 15 gennaio 2015 e riaffermo la
piena operatività collaborativa sancita nel richiamato Protocollo, al di fuori
di qualsiasi inammissibile impostazione sanzionatoria, in caso di difficoltà
applicative”.
Il
sipario è calato... a meno che non voglia “riaprirlo”, per la messa in scena
dell’ultimo atto, il Consiglio Superiore della Magistratura.
To
be continued …
(Da Altalex del
3.3.2015. Nota di Maurizio Reale)