mercoledì 24 novembre 2010

Truffa ai danni dello Stato: è responsabile anche il professionista che predispone il finanziamento

La Cassazione con sentenza n. 40107 del 12 novembre 2010 ha ribadito che nei casi di finanziamenti falsi, rispondono a titolo di “concorso” di truffa aggravata l’imprenditore ed il professionista che ha provveduto alla predisposizione della domanda.
Nel caso in questione, un commercialista ed un imprenditore del settore vinicolo sono stati condannati per truffa aggravata ai danni dello stato. Il commercialista, nel redigere la domanda di finanziamento aveva presentato fatture false e dichiarazioni scritte al fine di dimostrare la solidità dell’azienda.
I due soggetti hanno presentato ricorso alla Suprema Corte, cercando di rovesciare l’uno sull’altro le responsabilità dell’iniziativa criminosa.  Il professionista sottolineava di non essere a conoscenza della finalità delittuosa.
La seconda sezione penale della Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la condanna inflitta ad entrambi i coimputati per reato di truffa aggravata. I giudici supremi  hanno spiegato che il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddiviso in più rate in tempi differenti è reato a consumazione prolungata. Di conseguenza, in relazione alla richiesta di estinzione del reato per avvenuta prescrizione il termine decorre dalla data della cessazione dei pagamenti “e non dalla presentazione della domanda di contributo, trattandosi di un reato a consumazione prolungata giacchè il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo”.

(Da Avvocati.it del 24.11.2010)