Il Tar Campania, con sentenza n. 12339 dell’8 novembre 2010 ha dichiarato che allegare un documento d’identità scaduto nell’ambito di procedure d’aggiudicazione pubblica, non determina l’esclusione dell’impresa dalla gara.
Nel caso in questione un azienda esclusa in una procedura per l’aggiudicazione di un appalto (arrivata terza in classifica) ha proposto ricorso al Tar eccependo che il documento allegato dal rappresentante della società che si aveva vinto la gara fosse scaduto.
La società lamentava quindi l’illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto.
Il Collegio amministrativo ha rigettato il ricorso della società esclusa, stabilendo che il semplice fatto di aver presentato un documento scaduto non determina l’illegittimità dell’aggiudicazione.
Il Tar nelle motivazioni ricorda che “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione d [ia] notizia all'interessato di tale irregolarità”, dopo di che “questi [sarà] tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione [e solo] in mancanza il procedimento non [avrà] seguito”.
Di conseguenza, l’allegazione di documenti d’identità scaduti costituisce mera irregolarità non determinando quindi l’esclusione dell’impresa dalla gara.
(Da Avvocati.it del 12.11.2010)