lunedì 29 novembre 2010

Infortuni sul lavoro: è sempre responsabile il committente effettivo

Con sentenza n. 40499 del 16 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del committente in caso di infortuni sul lavoro.
Nel caso in questione un gruppo di lavoratori formalmente alle dipendenze di una ditta individuale svolgeva in realtà, attività lavorativa sotto le direttive ed il controllo di una s.a.s.
A  seguito di un infortunio sul lavoro, la Corte d’appello ha condannato il rappresentante legale della società rilevando la violazione del divieto di fornitura illecita di manodopera.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello, reputando corretta l’interpretazione dei giudici di merito che avevano configurato l’ipotesi di interposizione illecita di manodopera sulla base di un rapporto costante e non occasionale tra una ditta individuale ed una s.a.s.
I giudici della Corte hanno ribadito che “la fattispecie di cui all'articolo 1 della legge n. 1369/1960 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta punibile tuttora ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. Legge Biagi) in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata”.

(Da Avvocati.it del 29.11.2010)