L'udienza per la sospensiva si è tenuta ieri e il Presidente del Collegio
ha disposto la trattazione unitamente al merito a gennaio 2011
di Luigi Berliri da Mondoprofessionisti dell’11.11.2010
Dopo la mediaconciliazione, anche il regolamento sulle specializzazioni forensi, adottato dal Consiglio nazionale forense e che entrerà in vigore a giugno 2011 finisce davanti al Tar del Lazio. L’accusa: è un regolamento sartoriale', evidentemente cucito ad arte a esclusivo e unico vantaggio di pochi. Per questo motivo quarantacinque Avvocati iscritti all'Albo di Roma (tra questi anche Federico Bucci, delegato romano alla Cassa Forense, Alessandro Cassiani, ex presidente ordine capitolino, Mauro Vaglio, consigliere dell'Ordine più votato d'Italia, e Donatella Cerè, componente anche del Consiglio giudiziario), tutti appena eletti delegati al XXX Congresso nazionale forense, si sono rivolti al Tar del Lazio per contestarne l'adozione. Oggi, il ricorso, predisposto dall'avvocato Antonino Galletti, è arrivato alla discussione davanti alla prima sezione del tribunale amministrativo; i giudici, su accordo delle parti, hanno ritenuto di fissare al prossimo gennaio la discussione dei motivi direttamente nel merito. I ricorrenti ritengono il regolamento del Cnf 'illegittimo, illogico e irrazionale, oltre che lesivo per l'affidamento che potrebbe ingenerarsi nella collettività circa una maggiore specializzazione asseritamente posseduta dai professionisti'. A loro avviso, in materia di professioni 'spetta allo Stato l'individuazione delle figure professionali' e quindi 'l'atto impugnato è stato adottato da un organo che nella specifica materia è sfornito di idonea potestà regolamentare' essendo 'preclusa a un regolamento non ministeriale l'individuazione di figure professionali innovative'. Non solo; per i quarantacinque Avvocati il regolamento porta anche a 'un effetto distorsivo della concorrenza, a tutto vantaggio degli Avvocati più anziani', in quanto prevede 'il divieto per i giovani Avvocati nei primi sei mesi di professione di conseguire il titolo di specialista' (cosa questa che 'appare dettata da un'obsoleta visione gerontocratica della professione'), disponendo anche 'un'illogica limitazione del numero massimo di specializzazioni per ogni professionista'. In buona sostanza i motivi di contrarietà a questo Regolamento sulle Specializzazione sono i seguenti. Il Regolamento è inopportuno, perché sarebbe stato preferibile attendere le determinazioni del prossimo Congresso Nazionale Forense, che a norma dello Statuto è l'organo che "determina gli indirizzi generali dell’Avvocatura, formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la professione forense"; il Consiglio Nazionale Forense, Organo giurisdizionale con funzioni amministrative limitate alla tenuta dell’Albo dei Cassazionisti, non ha funzioni regolamentari, se non quelle, riconosciute dalla giurisprudenza (e non dalla legge) in materia deontologica; il Regolamento introduce una disciplina distorsiva della concorrenza con specifico riferimento alla impossibilità per giovani avvocati nei primi sei anni di professione di conseguire il titolo di specialista ed alla previsione transitoria che, a fronte di tanto rigore per il conseguimento del titolo di specialista, consente agli avvocati iscritti all’Albo da più di venti anni di autodefinirsi specialisti in due diverse materie senza alcuna verifica e alla illogica limitazione di un numero massimo di due sole aree di specializzazione; il Regolamento indica fra le specializzazioni branche del diritto effettivamente specialistiche, come il Diritto di Famiglia o quello Sportivo, accanto a veri e propri settori del Diritto, come il Diritto Penale o quello Amministrativo, sinora considerati come macroaree e non specializzazioni; il Regolamento iscrive di diritto nell’Elenco dei Formatori le associazioni specialistiche riconosciute dal Congresso, che sono riconosciute solo in base alla loro generale rappresentatività, senza che sia mai stato operato alcun controllo, né sul numero degli specialisti iscritti alle associazioni, nè sul loro effettivo esercizio di attività forense specialistica; il Regolamento non specifica, seppure espressamente richiesto al Consiglio Nazionale Forense, che le associazioni e i loro dirigenti, non possano essere soci o in qualsiasi altro modo partecipare a società, associazioni o enti aventi fini di lucro, e che la formazione e le scuole debbano essere gestite dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari.