La cd. garanzia di fabbrica costituisce un’obbligazione del tutto peculiare che il fabbricante di un prodotto assume nei confronti dell’acquirente finale, apprestando per quest’ultimo una tutela aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella derivante sia dalle azioni contrattuali per vizi (art. 1490 e ss. c.c.), sia dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.), fondate sul contratto di vendita e come tali esperibili soltanto nei confronti del venditore.
Queste le ricostruzioni della garanzia de qua:
a) contratto atipico di garanzia di fabbrica, con conseguente responsabilità ex art. 1322, comma 2, c.c.;
b) promessa al pubblico, con conseguente responsabilità ex art. 1989;
c) contratto con obbligazioni del solo proponente, con conseguente responsabilità ex art. 1333 c.c. (per un esame complessivo, Luminoso, Vendita, Dig. disc. Privatistiche, sez. civ., Torino, 1999, 651; Commentario breve al codice civile, cur. Cian, Padova, 2002, 1494).
Autorevole dottrina afferma, ancora, che dalla dichiarazione di garanzia predisposta dal fabbricante «… sorge un rapporto diretto tra produttore e consumatore, al quale il venditore rimane estraneo» (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano 1995, 160).
Fermi i citati rilievi, il carattere giuridicamente vincolante della garanzia de qua è confermato dagli artt. 128 e 133 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).
L’art. 128, lett. c), del Codice del consumo, così definisce la cd. garanzia convenzionale ulteriore: «… qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità».
Maggiormente esplicativo l’art. 133 del Codice, che qui si riporta integralmente per comodità espositiva:
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
In breve, l’art. 128, lett. c), del Codice del consumo qualifica la garanzia in parola come «impegno di un venditore o di un produttore», laddove l’art. 133 statuisce che essa «vincola chi la offre».
Avv. Giorgio Vanacore (da Overlex del 17.11.2010)